L’anticipo del Tfr per l’acquisto della prima casa è una delle alternative attraverso le quali il dipendente può avanzare una richiesta al datore di lavoro, che miracolosamente potrebbe concedere come anticipo per interventi di ristrutturazione dell’abitazione.
Naturalmente per poter procedere con la richiesta è necessario dimostrare che effettivamente si stanno effettuando lavori di ristrutturazione o di acquisto prima casa.
E’ pertanto necessario presentare la documentazione relativa alla procedura di acquisto dell’immobile e, più nello specifico, di un atto notarile che riconosca che si tratta della prima e unica richiesta di anticipo Tfr per prima casa, della dichiarazione dei redditi o di un atto notorio che certifichi di non essere già proprietari di altri immobili; ovvero un rogito notarile o un contratto preliminare, fondamentale per dimostrare l’avvenuta o futura compravendita della prima casa a seconda dello stato di avanzamento della procedura burocratica, e certificato di residenza, qualora il richiedente ne fosse già in possesso. Ricevuta la richiesta del dipendente, il datore la esaminerà verificando che sussistano tutte le condizioni per poter concedere un anticipo del Tfr.
Che tassazione ha l’importo ricevuto come anticipo Tfr?
L’importo ricevuto come anticipo del Tfr per l’acquisto della prima casa è considerato lordo, e la tassazione a cui è soggetto differisce da quella applicata al salario mensile. Tale somma è soggetta a una ritenuta dell’11%, riducibile dello 0,30% per ogni anno di versamenti successivi al quindicesimo.
Questo importo è al netto dei redditi imponibili. La quota di Tfr al termine del contratto non comprenderà l’anticipo per la prima casa e continuerà ad essere detratta nella misura del 13,5% dello stipendio annuale del dipendente. La tassazione prevede anche l’applicazione dell’aliquota Irpef corrispondente.
Tfr anticipato per i dipendenti pubblici
L’anticipo sul Tfr prima casa per i dipendenti pubblici non è consentito riceverlo prima della cessazione del servizio.
Eccezione, dal primo febbraio dello scorso anno, per gli ex dipendenti pubblici in pensione iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali che possono invece chiedere l’anticipo del Tfs (Trattamento di fine servizio) o del Tfr all’Inps, versando all’ente l’1% annuo a titolo d’interesse e uno 0,5% una tantum per le spese.
Le somme erogabili sono quelle in scadenza, decorsi almeno sei mesi dalla data della domanda.
La domanda per l’anticipo Tfr e Tfs può essere presentata in forma telematica e con facoltà di richiedere l’intero importo anticipato. Questa nuova modalità di anticipo si affianca a quella ordinaria e a quella agevolata.