Modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo
Lavoratori assenti per infortunio sul lavoro
Nei casi di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016.
Al riguardo si segnala che anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”. ”
Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.