Valore di mercato dell’auto e risarcimento danni

Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico dall’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.

Consulenza giuridica: un utente ci contatta ed espone il seguente caso: ho subito un danno all’auto a causa della condotta illecita di un altro conducente che non fermandosi al rosso del semaforo ha urtato contro la mia automobile. L’assicurazione risarciva il danneggiato riducendo il valore dei danni alla quotazione commerciale dell’auto e non all’importo corrispondente all’intero danno. Come posso ricevere la differenza del risarcimento?

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In caso di domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica.

Quindi accade che se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall’altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente. “

Facciamo un esempio per semplificare la questione sottoposto al nostro parere giuridico: se l’auto coinvolta in un incidente stradale (danneggiata) ha un valore commerciale attuale di € 5000 e i danni conseguenti all’incidente sono di gran lunga superiori, ovvero per la riparazione dell’auto sono richiesti ben € 11.000, il giudice dispone il risarcimento per equivalente, cioè di € 5000 – stante la sproporzione tra costi di riparazione e valore dell’auto.

 Gli elementi della normativa della responsabilità civile sono:

Danno subito da altro soggetto

Il danno (perdita che il soggetto subisce) può essere:

Danno patrimoniale

Danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato

Lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato

Danno non patrimoniale

Danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana

Non suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equitativa.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito esclusivamente nei casi determinati dalla legge

(art. 2059 c.c.).

Sono più frequenti i danni che derivano da reato.

Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale (es. professionista dileggiato).

Il danno ingiusto

È contrario al diritto e atipico:

Danno che viola una regola giuridica (es. lesioni personali, diffamazione)

Danno che lede un interesse protetto dal diritto (diritto soggettivo).

Se esistono interessi protetti contrapposti (es. diritto all’informazione e diritto alla riservatezza) c’è una valutazione comparativa dei due interessi contrapposti in base al metodo di pubblica utilità.

C’è stata una presa di posizione del legislatore con il codice in materia di protezione delle informazioni personali (D. Lgs. n. 196/2003) che obbliga chi le utilizza a informare l’interessato e avere il suo consenso.

È previsto un regime speciale per l’attività giornalistica. Se si presenta un danno lesivo della riservatezza da parte di banche dati, il quale esercizio di attività è considerato pericoloso, le stesse rispondono anche senza colpa per il rischio d’impresa.

Pertanto nel caso in cui un’auto riporti un danno che, per essere riparato, richiede una somma di denaro che supera il valore del veicolo stesso, il giudice può disporre che il risarcimento sia riconosciuto per equivalente. Questo in estrema sintesi quanto sancito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 2982/2023

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