L’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto.
A questa disposizione di carattere generale l’articolo 42, comma 1, riguardante specificamente l’Inail, aggiunge che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei
termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi,
per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione.
Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del
titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione.
Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per
il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione
assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto
Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni
L’azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell’art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell’art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la
decorrenza per le malattie professionali.
Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano
i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.
Nella seguente tabella, sono riportati i principali termini correlati alle prestazioni erogate dall’Inail.
Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso)
e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni
L’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell’infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell’ articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.
Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell’avvenuta comunicazione dall’Inail, è invece previsto dall’articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.
Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della
lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio. La seguente tabella riepilogativa riporta i principali termini di decadenza correlati alle prestazioni erogate dall’Istituto.
Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sospensione dei termini di revisione delle rendite
L’ articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, inoltre che … sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall’articolo 83, per l’infortunio, e dall’articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l’Inail e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. Il termine di decadenza annuale è fissato dall’articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ma come è noto si applica anche alla revisione delle rendite per infortunio.
La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data
di decorrenza della rendita.
La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell’articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua
scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compresso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione,
ossia dal 1° giugno 2020.
Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e
ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.
Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di
danno biologico, per effetto del richiamo disposto dall’art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .
La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall’assicurato sia quelle disposte dall’Inail.
Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei
nuovi termini di decadenza.
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARSCoV-2) in occasione di lavoro.
L’articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore
redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Ambito della tutela
La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti
di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da
nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicurati
all’Inail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la
tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle
precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa
essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia
verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in
tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura
privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico
e circostanziale.
Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica
Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di
infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con
le cause denunciate.
Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio
stesso.
Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala l’opportunità di valutare in favore dell’infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.
Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle
denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria
allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni
normative.
In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare
ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la
denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio
per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data
abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica
attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento
dell’obbligo correlato al predetto articolo 53. Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.
A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire
l’acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale
documentazione sanitaria allegata.
Giova, infine, far presente che laddove pervenga all’Istituto della documentazione utile per l’apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell’avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell’istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare l’istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati.
Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla tutela Inail. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.
In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Con separata nota alle Strutture saranno impartite le necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti istruzioni.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da
COVID – 19.
Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’Inail.
In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale. In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli
infortuni in itinere.