La legge ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, pubblici e privati, quindi anche a studi professionali, uffici privati, bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali, stabilendo il principio che non fumare, nei locali chiusi, è la regola. Fumare, nei locali chiusi, è l’eccezione: oltre che nelle residenze private, si può fumare unicamente in locali riservati ai fumatori.
Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluso le residenze private e i locali idonei per i fumatori. Questo vale, tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto di fumare si applica anche negli studi professionali e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l’ufficio di ragioneria di un’azienda.
Sommario
Il divieto si applica a tutti i locali delle scuole? Anche alla sala degli insegnanti?
Sì, il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Secondo l’indagine periodica della Doxa, In Italia, più della metà dei fumatori o ex fumatori (il 55% del totale) ha iniziato a fumare prima dei 18 anni, cioè in età scolare, per cui il mondo della scuola è quello in cui l’applicazione del divieto può produrre un maggiore beneficio.
Cosa posso fare se in un locale dove è previsto il divieto questo non viene rispettato?
Può rivolgersi all’addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l’intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all’incarico.
Bisogna applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell’accertamento della violazione. Attualmente, le sanzioni sono comprese tra un minimo di 27,5 e un massimo di 275 euro per i trasgressori; tra un minimo di 220 e un massimo di 2200 euro per i responsabili che omettono di curare l’applicazione della Legge, a tutela della salute di tutti.
Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall’organo che eleva la sanzione. Nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:
- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di cono corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).
Nel caso la sanzione sia elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali, le modalità di pagamento sono disciplinate dalla Regione.
La destinazione degli importi delle sanzioni dipende dall’organo che ha contestato l’infrazione al divieto di fumo. Infatti la Legge Finanziaria 2005, art. 189, dice che “i proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare” inflitte a norma dell’articolo 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati”.
All’art. 191, si precisa anche che “ “resta ferma l’autonoma integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189 delle infrazioni “accertate dagli organi di polizia locale, come tali a esse direttamente attribuibili”.
Inoltre in base all’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (articolo 11), il pagamento delle sanzioni inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali. In assenza di tali disposizioni normative, emanate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza, l’articolo 11 del citato Accordo prevede che si applichino le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive (come indicato negli articoli 10 e 12 del suddetto accordo).
In caso di contenzioso, a quale autorità competente ci si può rivolgere?
In base all’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 articolo 12, nel caso di infrazioni accertate nell’ambito di amministrazioni statali o enti di rilevanza nazionale, l’organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l’eventuale ricorso dei trasgressori è il Prefetto.
L’articolo 14 del suddetto accordo prevede che negli altri casi detto rapporto-con la prova delle relative contestazioni- è inviato al Presidente della regione o ad altra autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.
In assenza di disposizioni normative emanate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza (articoli 10-11-12 del suddetto accordo), si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive (articolo 17 del citato Accordo).
Che cosa si intende per esposizione al fumo passivo?
Si parla di esposizione a fumo passivo quando, involontariamente, una persona respira il fumo di tabacco consumato da altri. In questo caso il non fumatore respira il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta più quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori. Un’altra denominazione di uso comune per riferirisi al fumo passivo è: Esposizione a Fumo di Tabacco Ambientale (Enviromental Tabacco Smoke – ETS).
Il fumo di tabacco negli ambienti chiusi è pericoloso per la salute?
Il fumo di tabacco contiene più di 4000 sostanze chimiche, alcune delle quali dotate di marcate proprietà irritanti ed altre, circa 60, che sono sostanze sospettate o riconosciute cancerogene, cioè sostanze che causano il cancro. Secondo la Commissione Tecnico Scientifica istituita dal Ministero della Salute sull’inquinamento dell’aria nei i locali chiusi (cosiddetto inquinamento indoor), Il fumo passivo è la principale fonte di inquinamento dell’aria negli ambienti confinati. Questa conclusione è stata fatta propria dal Ministero della Salute e dalle Regioni Italiane nell’accordo sulle Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati.
Quali sono i danni per la salute provocati dal fumo di tabacco negli ambienti chiusi ?
Secondo l’autorevole Agenzia per la Protezione Ambientale della California 1997 i danni dipendono dal periodo della vita in cui si verifica l’esposizione. Se l’esposizione avviene nella vita fetale, aumenta il rischio di basso peso alla nascita e morte improvvisa del lattante; se l’esposizione avviene nell’età infantile aumentano i rischi di avere otite media, asma, bronchiti e polmoniti; nell’età adulta, aumenta il rischio di infarto del miocardio, ictus cerebrale, cancro del polmone e cancro del naso. Ciò è stato accertato. Si sospetta che i non fumatori esposti al fumo passivo, abbiano maggiori rischi di aborto spontaneo, difficoltà di apprendimento, meningiti, leucemia. Gli studi su questi rischi non hanno consentito fino ad ora di dare giudizi definitivi.
Specifici Rischi per la Salute derivati dall’Esposizione a Fumo Passivo
Nascita e Prima Infanzia | Bambini | Adulti | Possibile Fattore di Rischio per: |
Basso peso alla nascita | Otite media | Malattie Ischemiche Cardiache | Aborto Spontaneo |
Morte Improvvisa del Lattante (SIDS) | Asma: induzione ed esacerbazione | Ictus | Impatto sull’apprendimento dei bambini |
Bronchite: induzione ed esacerbazione | Cancro del Polmone | Infezioni Meningococciche nei bambini | |
Polmonite: induzione ed esacerbazione | Cancro Nasale | Cancro e leucemia nei bambini Esacerbazione Asma in adulti | |
Esacerbazione di fibrosi cistica | |||
Ridotta funzionalità respiratoria | |||
Cancro della cervice uterina |
Concludendo posso dire che in questo articolo sono finalmente menzionati le persone alle quali va fatta denuncia nel caso in cui in un Comune per esempio è proprio il Dirigente o il Responsabile Apicale ha commettere la violazione fumando negli uffici pubblici ovvero il responsabile nominato per la vigilanza si identifica nel fumatore seriale.
Bene in tal caso, senza esitazioni, qualora il comportamento cancerogeno non viene meno va subito esposto denuncia ai Carabinieri o Polizia di Stato, tralasciando la Polizia Locale spesso inerte e complice in tali situazioni.