Si avvicina la scadenza per il pagamento degli acconti Imu e Tasi. Il termine per passare alla cassa è fissato al prossimo 17 giugno. Slitta di un giorno il termine ordinario perché il 16 giugno è domenica. Gli acconti possono essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente. Quindi va versato il 50% di quanto pagato nel 2018.
Naturalmente, i contribuenti possono pagare in un’unica soluzione se conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali. Sono soggetti all’Imu fabbricati e aree edificabili. Non devono, invece, versare l’imposta i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione.
Non fruiscono dell’esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Per queste unità immobiliari è prevista l’applicazione di una aliquota ridotta del 4 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali, e una detrazione di 200 euro. Mentre l’aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è fissata nella misura del 7,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare o diminuire di 3 punti percentuali.
I soggetti obbligati al pagamento devono mettere mano al portafoglio e versare il 50% dell’imposta calcolata in base a aliquote e detrazioni adottate nel 2018. Il resto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno, facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2019.
Dal 2016 è stata estesa l’esenzione Imu ai terreni. L’articolo 1, comma 13, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell’imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
TASI disciplina e applicabilità
Sia i proprietari degli immobili che gli inquilini sono tenuti a versare l’imposta sui servizi indivisibili. In seguito alle modifiche apportate alla disciplina della Tasi, a partire dal 2016 sono fuori dal campo di applicazione del tributo gli immobili utilizzati come abitazione principale da possessori e detentori, vale a dire anche dagli inquilini, a condizione che non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9. La Tasi si paga solo su fabbricati e aree edificabili. Mentre non sono soggetti a imposizione i terreni. La base imponibile è la stessa dell’Imu.
Imu e Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni. Per esempio, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato.
Per i primi l’articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 ha abolito il potere di assimilazione dei comuni e ha previsto una riduzione del 50% della base imponibile.
I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma. Nello specifico, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Oltre all’immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest’ultimo requisito è imposto anche per l’unità immobiliare data in comodato.
Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Hanno diritto a un trattamento agevolato anche gli immobili locati a canone concordato. E’ previsto uno sconto del 25% sia per l’Imu che per la Tasi. Il beneficio fiscale spetta a prescindere dal fatto che i comuni abbiano previsto per questi fabbricati un’aliquota agevolata.