Come interpretare il limite al salario accessorio dei dipendenti in servizio (registrati in numero inferiore al 31 dicembre 2018 rispetto al 31 dicembre 2016), delineato nell’ultimo capoverso del comma 2 del citato art. 33,?
Il limite al salario nel pubblico impiego serve per garantire l’invarianza del valore medio pro capite del 2018, per la contrattazione integrativa e le posizioni organizzative, prendendo come base il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
E’ necessario aver presente il benchmark costituito dalla somma al 31.12.2018 dello stock di salario accessorio, e tenuto conto delle cessazioni di personale dall’1.1.2019, permane il limite originario stabilito dall’art. 23, comma 2 dl dlgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall’1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative.
La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017).
La Sezione Lombardia ha avuto anche cura di precisare che la quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017″.
Per quanto riguarda alle concrete modalità di calcolo, in particolare se il rispetto del limite al trattamento accessorio del personale deve essere verificato in via preventiva in sede di quantificazione delle risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, in corso di esercizio al fine di monitorare l’andamento della spesa ed adottare i relativi correttivi e, da ultimo, a consuntivo, al fine di certificare il rispetto del relativo limite, prima di erogare i compensi accessori.
La risposta dei magistrati è questa: “non può non richiamarsi la legislazione in materia di formazione del salario accessorio delineata dall’art. 40 bis del dlgs nr. 165 del 2001 il quale prevede che il suo ammontare sia certificato (con parere sostanzialmente obbligatorio e vincolante) dal o dai revisori.Si ritiene, pertanto, che la determinazione dell’ammontare del salario accessorio vada effettuata in via preventiva e che sia certificata dall’organo di controllo”.
Dubbi sulle modalità di calcolo del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018
La soluzione la offre la giurisprudenza che afferma: se devono sommare gli importi a consuntivo 2018 (a determinare un valore unico) del fondo risorse decentrate (parte stabile e variabile) e delle risorse destinate a salario accessorio delle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), poi da dividere per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, comprese le posizioni organizzative.
Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016.La norma prevista dall’art. 23, c. 2, D.Lgs. n . 75 del 2007 cit., rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prender e a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti.
D’altronde il D.M. 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che ‘è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018′”.