Un utente ci scrive chiedendo la seguente risoluzione del caso: è proprietario di un cane pastore tedesco e siccome era impegnato per motivi di lavoro, incarica la sua amica Maria a fare la toelettatura presso il negozio di Davide. Durante il servizio di toelettatura accade però che il cane afferra il braccio di Davide e lo morde procurandogli una ferita con lacerazione al braccio destro. Davide ha richiesto il nostro parere giuridico per avere consigli su come muoversi.
Risposta
Il caso proposto richiede l’analisi della disciplina della figura speciale di responsabilità aquiliana ex art, 2052 del codice civile. Il consiglio al nostro utente Davide è quello di esperire, con atto di citazione l’aione di risarcimento danni a lui cagionato dall’animale domestico, in forza della previsione di responsabilità aggravata o oggettiva a suo carico, secondo la quale il proprietario è tenuto a riparare i danni provocati dal proprio animale, sia che si trovi sotto la custodia, sia che lo stesso sia smarrito o fuggito.
Siamo proprio nella fattispecie di danno cagionato da animale domestico ad un persona, nel tempo in cui lo stesso sia stato affidato ad un terzo per soddisfare un interesse del proprietario.
Fatto illecito articolo 2043 del codice civile: neminem leadere
Questo principio trova esplicito riconoscimento nel disposto dell’articolo 2043 c.c. e viene generalmente riconosciuto quale matrice delle regole codicistiche strutturalmente connesse alla categoria del fatto illecito, infatti la norma individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, imponendo all’autore del fatto illecito l’obbligo di risarcire il danno provocato.
La responsabilità aquiliana si contrappone alla responsabilità contrattuale, derivante da inadempimento delle obbligazioni scaturenti da contratto ovvero nascenti da c.d. contatto sociale qualificato.
I presupposti della responsabilità da fatto illecito sono:
una condotta umana attiva od omissiva illecita;
la riferibilità eziologica dell’evento lesivo al fatto (nesso di casualità);
l’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al soggetto che ha determinato il danno.
La responsabilità del danno cagionato da animali è disciplinata dall’articolo 2052 c.c. secondo il quale chi è proprietario di una animale o lo utilizza risponde del danno causato da questo anche se smarrito o fuggito, salva la prova del caso fortuito.
Si consiglia il danneggiato Davide allora potrà agire in giudizio, con atto di citazione, per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. La richiesta risarcitoria deve essere rivolta al padrone del cane, in qualità del proprietario dell’animale che ha provocato il danno, non risultano integrata nel caso di specie la traslazione della responsabilità sull’amica alla quale era stato affidato il compito di portare il cane a fare la toelettatura nell’interesse del proprietario, senza che venisse in rilievo un interesse autonomo dell’utilizzatrice.
Se il valore della domanda risarcitoria è inferiore a 50.000 euro, l’azione dovrà essere proceduta da invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità.
La improcedibilità è quella condizione per cui una domanda giudiziale non può aver corso a causa dell’inosservanza di prescrizioni della legge processuale.