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Pagamenti differiti nel pubblico impiego
Con il decreto legge 4/2019 l’indennità di fine servizio sarà corrisposta al momento in cui il dipendente dimissionario avrebbe maturato il diritto a riscuoterla, in pratica al momento della pensione di vecchiaia o anticipata.
Cosa succede se il pubblico dipendente in questi casi ha perfezionato i requisiti di quota 100 alla fine del 2018?
Succede che il lavoratore può subire un differimento anche di sei anni prima di poter riscuotere l’importo: se trattasi comunque di importi inferiori a 50.000,00 euro.
Per chi lavora nella pubblica amministrazione e percepisce invece stipendi di importo fino o superiori ai 50.000 euro, sicuramente continuerà a vivere una vita economica serena, sopra la media. In genere chi lavora nel pubblico impiego e percepisce tali cifre riveste al figura di direttore generale o di segretario comunale, provinciale e gli altri manager della p.a.
La prima eccedenza tra quanto spettante e i primi 50 mila euro, per questi ultimi sarà liquidata almeno dopo 12 mesi dal primo pagamento; l’ulteriore somma oltre i 100.000 sarà pagata dopo ulteriori 12 mesi.
Sconto fiscale del decreto
Il decreto prevede uno sconto fiscale sulla tassazione dell’indennità di fine servizio crescente in funzione degli di differimento rispetto alla cessazione dal servizio sui primi 50.000 euro spettanti. Tuttavia gli interessati hanno la possibilità di cedere il trattamento spettante attraverso gli ordinari canali di credito.
Quando decorre nel pubblico impiego la pensione con quota 100?
Per i pubblici dipendenti, la pensione quota 100 può avere decorrenza dal 1 agosto 2019 e inoltre potrà essere conseguita anche in regime di cumulo con altre casse pensionistiche gestite dall’Inps.
Opzione donna nel pubblico impiego
Per le dipendenti del pubblico impiego che intendono accedere alla pensione con “opzione donna“, dal perfezionamento dei requisiti e cioè 58 anni di età con 35 anni, entrambi maturati entro il 31 dicembre 2018, devono attendere l’apertura della finestra mobile di dodici mesi dal perfezionamento dell’ultimo requisito. I trattamenti di fine servizio in questo caso saranno erogati non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine si ricorda che per gli iscritti alla Gestione dei dipendenti pubblici, i trattamenti pensionistici possono avere decorrenza inframensile.