Tempo pieno dei part-time assunti per mobilità: il rientro

L’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 disciplina il passaggio diretto del personale tra enti pubblici secondo la disciplina riconducibile alla cessione del contratto di lavoro.

Per cessione del contratto di lavoro si intente la fattispecie in cui un soggetto succede a titolo particolare nella complessiva posizione che un altro soggetto aveva assunto nel rapporto nascente dal contratto, posizione che rimane immutata nei suoi elementi oggettivi.

Nella mobilità tra enti la continuità del rapporto contrattuale comporta che il lavoratore ceduto continui a beneficiare dei vari istituti relativi al trattamento giudico previsti dal contratto individuale e dai contratti collettivi, tenendo conto dell’applicazione degli stessi già avvenuta nel corso del rapporto con il precedente datore di lavoro.

Quindi, un lavoratore, dipendente pubblico, originariamente assunto a tempo pieno, il cui rapporto è stato poi trasformato a tempo parziale, può transitare, per mobilità e sterna, ad un posto a tempo parziale, e poi esigere presso il nuovo ente il rientro a tempo pieno dopo due anni dalla trasformazione, oppure, se il posto a tempo pieno è previsto dal piano dei fabbisogni dell’ente, anche prima dei due anni.

Alla stessa conclusione si giunge nel caso di lavoratori provenienti da comparti diversi da quelle Funzioni locali, anche dove il contratto nazionale del comparto di provenienza preveda regole diverso per il rientro a tempo pieno.

Come fanno i dipendenti pubblici a trasformare il tempo pieno a tempo parziale se sono stati assunti per mobilità?

Orbene, alla luce delle osservazioni svolte possiamo dire che il rientro a tempo pieno del dipendente assunto per mobilità a tempo parziale:

  • rappresenta un diritto soggettivo del richiedente: una volta accertata la presenza dei presupposti di legge, il datore di lavoro pubblico non dispone di alcun margine di discrezionalità;
  • può essere conseguente al semplice decorso del termine di una trasformazione a tempo parziale concordata dalle parti per un periodo limitato; è quindi anche possibile che un lavoratore transitato a tempo parziale ritorni a tempo pieno per effetto dell’accordo stipulato con il precedente datore di lavoro circa la dura definita della sua trasformazione a tempo parziale.

In base all’articolo 1409 del codice civile e in tutti quei casi in cui l’ente cessionario oppure il dipendente pubblico, possano far valere posizioni giuridiche nate nel corso del precedente rapporto di lavoro, il lavoratore ceduto può opporre all’ente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, e questa facoltà vale senza dubbio anche per il cessionario nei confronti del lavoratore ceduto.

La natura della mobilità tra enti pubblici, quale cessione del contratto di lavoro, comporta responsabilità precontrattuale delle parti, responsabilità che sorge a prescindere dal valido perfezionamento del trasferimento o dall’efficacia dell’accordo di cessione.

Infatti, dopo che tale accordo è a sua volta un contratto, le trattative da cui origina sono soggette agli obblighi di correttezza, lealtà, cooperazione e informazione.

Naturalmente l’ente di destinazione, nel suo interesse, deve essere parte attiva nell’acquisire tempestivamente tutte le informazioni sullo stato giuridico del dipendente da acquisire.

Con questo obiettivo l’ente potrà predisporre l’avviso di mobilità e lo schema di domanda di partecipazione stabilendo che le candidature indichino la data di assunzione originaria e la tipologia del rapporto di lavoro, le successive trasformazioni del rapporto, la tipologia di part-time in essere al momento della candidatura, con l’indicazione della percentuale rispetto all’orario a tempo pieno.

Chiaramente ogni notizia sullo stato giuridico del dipendente andrà poi confermata dall’ente di provenienza del candidato individuato.

In tutti questi casi il rientro a tempo pieno non consumi quote di turn-over, con la sola eccezione del caso in cui l’ente di provenienza non sia soggetto a limitazioni assunzionali.