Il trattamento economico fondamentale
Il trattamento economico fondamentale ha come sostanziale peculiarità quella di essere costituito da voci caratterizzate da fissità, continuità e determinatezza. L’individuazione delle voci fondamentali del trattamento economico del dipendente pubblico è fondamentale perché sono interessate da un regime di particolare garanzia in merito alla loro intangibilità in termini di importo e di continuità di erogazione.
Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare n. 7/2008, considera che rientrano nel trattamento fondamentale le voci:
- del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico; • della tredicesima mensilità;
- della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.
Il carattere di fissità e continuità di una voce stipendiale è una condizione necessaria ma non sufficiente per ritenere che faccia parte del trattamento economico fondamentale. Infatti per la qualificazione delle voci retributive le amministrazioni pubbliche devono far riferimento alle eventuali definizione fornite dai contratti collettivi per ciascuno comparto o area di riferimento.
Nel trattamento economico fondamentale quale voce stipendiale non vanno considerate le retribuzioni per i dirigenti, le retribuzioni delle PO o posizioni organizzative, le retribuzioni per per i funzionari e i l’indennità di comparto e quella corrisposta ai segretari comunali in funzione di direttori generali.