L’introduzione del contributivo per tutti e i nuovi requisiti aggiornati alla longevità:
• Riduce le differenze,
• Favorisce l’equilibrio finanziario del sistema
ripristinando l’equità: tra generazioni, perché non viene più accumulato un debito implicito a carico dei giovani e tra individui della stessa generazione, perché garantiscono un trattamento uguale a prescindere dall’età di pensionamento e dalle dinamiche di
carriera.
Il vecchio sistema era più generoso con le generazioni più anziane a carico di quelle future però.
LE NUOVE REGOLE NON SI APPLICANO
• A coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti (anzianità contributiva e/o età) secondo la vecchia normativa;
• Ai lavoratori anziani che hanno perso il lavoro e sono stati collocati in mobilità (mobilità ordinaria e cosiddetta mobilità lunga) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011;
A coloro che sono coinvolti, alla data del 4 dicembre 2011, in piani di esubero e sono titolari di sussidi a carico di fondi di solidarietà di
settore, anche se raggiungono i requisiti dopo il 31 dicembre;
• A coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011;
Ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo e che avrebbero potuto andare in pensione, sulla scorta delle vecchie regole, entro i 24 mesi successivi al 31/12/2011;
• Ai lavoratori in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere i figli con disabilità grave e che avrebbero maturato i requisiti per il
pensionamento di anzianità a prescindere dall’età entro i 24 mesi successivi.
Calcolo contributivo
Il sistema contributivo funziona ad accumulo infatti alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età.
Con riferimento al 2021, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,515%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,220% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,215% se si decide di arrivare fino a 70 anni.
Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010
Età Divisori Valori
57 22,627 4,419%
58 22,035 4,538%
59 21,441 4,664%
60 20,843 4,798%
61 20,241 4,940%
62 19,635 5,093%
63 19,024 5,257%
64 18,409 5,432%
65 17,792 5,620%
MC 10.000.000 : 22,627 x 4,419% = P.A. 19.529,76
MC 10.000.000 : 17,792 x 5,620% = P.A. 31.587,2
La riforma definisce, sia per il sistema retributivo misto che per quello contributivo, i requisiti minimi
di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto a pensione.
Pensione anticipata
La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età
prevista per la pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.
Per chi è prevista e quali sono i requisiti?
La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:
• all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
• alla Gestione Separata INPS;
• alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo e la Gestione sport e spettacolo;
• alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici
Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10
mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.
In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre
2026.
• lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1°/1/1996 (42 anni e 10 o 41 anni e 10
mesi);
• per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.