Con l’attribuzione della rendita catastale, l’Imu sui parchi eolici, nel periodo che precede la
richiesta d’iscrizione in catasto, va calcolata sulla base del criterio contabile anche se in
bilancio è riportato un valore unitario complessivo. L’assenza di una distinta contabilizzazione dei singoli immobili e impianti che costituiscono il parco eolico non preclude l’applicazione del criterio contabile, purché sia chiara la distinzione dagli altri immobili eventualmente iscritti in bilancio ma estranei al compendio.
Secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13779/2019, infatti, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita dal parco eolico pluri-impianto è tale da giustificare l’applicazione del criterio contabile in ragione della sua valorizzazione complessiva di bilancio quando la valorizzazione appaia univoca e certamente riferibile al parco oggetto di imposizione.
Secondo i giudici, infatti, l’autonoma rilevanza catastale dei singoli impianti di aerogenerazione e dei singoli cespiti che costituiscono ciascun impianto (torre o traliccio, navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio eccetera) – tale da permettere l’attribuzione di una rendita specifica per ognuno di essi – non esclude di per sé che, prima dell’accesso al regime della rendita, la base imponibile possa essere sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione di bilancio.
Pertanto, la scindibilità del compendio ai fini della attribuzione di rendita catastale, non rappresenta ostacolo all’applicazione del regime contabile purché il complesso dei beni oggetto di imposizione risulti comunque univocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto a eventuali altri cespiti classificabili nella medesima categoria D, ma estranei al compendio stesso.