Necessità di istituire nuove posizioni organizzative per dare corso ad una riorganizzazione: è un problema che molti enti locali stanno affrontando dal 2021.
A fronte di detta situazione, chiede se sia possibile utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove posizioni organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo 2021/2024, così come previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018, convertito in legge 12/2019.
La sezione esprime il proprio avviso negativo con la deliberazione n. 1/2021/PAR del 25 febbraio 2021, spiegando le ragioni.
Innanzitutto la norma invocata consente agli privi di dirigenza di sottrarre dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 il differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018 e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
La ratio della norma è quella di consentire agli enti di derogare il limite al salario accessorio, attingendo ed esclusivamente per il differenziale delle retribuzioni di posizioni e risultato alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa complessiva di personale;- il CCNL 21 maggio 2018 ha concesso agli enti un anno di tempo (fino al 20 maggio 2019) per dare applicazione alle nuove clausole contrattuali in materia di determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato, medio tempore prevedendo la proroga degli incarichi già attribuiti;
L’art. 67 del citato CCNL espressamente prevede che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire nel rispetto complessivo del limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Bene, in questo quadro, la norma che consente la deroga citata (art. 11-bis, comma 2, d.l. 135/2018) può avere solo una stretta interpretazione e, quindi, il suo utilizzo è stato legittimo solo nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative, non per le esigenze sopravvenute a metodologia aggiornata;
Una conferma si evince dall’orientamento della magistratura contabile che, ante entrata in vigore del d.l. 135/2018, ha sempre ribadito il concorso del salario accessorio delle posizioni organizzative alla definizione del valore complessivo da contenere entro il limite imposto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
L’operatività dell’art. 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018 è chiaramente circoscritta alle posizioni organizzative già istituite (e prorogate) prima dell’entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018, risultando preclusa la sua applicazione rispetto ad incarichi definiti in momenti successivi; in altri termini, l’applicabilità di questa norma “speciale” è definitivamente cessata il 20 maggio 2019, con lo spirare del termine concesso per la revisione del sistema delle posizioni organizzative.
In conseguenza di quanto sopra argomentato, le conclusioni dei magistrati contabili toscani sono queste:”… non consentono l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018 a posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative”.