Scelta della sede di lavoro e legge 104

E’ legittima la scelta di un’amministrazione che, in sede di assunzione dei vincitori di un pubblico concorso, ha dato applicazione all’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, consentendo, in via prioritaria, al soggetto impegnato nella cura di un famigliare disabile di poter optare per la sede più consona alle proprie esigenze.

Ciò è corretto anche qualora in deroga alla previsione del bando che attribuiva il diritto di scelta, tra più sedi, ai vincitori e secondo l’ordine di merito espresso dalla graduatoria.

In sostanza, il datore di lavoro pubblico, di fronte all’interesse legittimo del lavoratore con famigliari disabili da accudire, ha adeguatamente contemperato le esigenze pubbliche con quelle private, nel momento in cui ha riscontrato che nessun pregiudizio veniva arrecato alle esigenze organizzative, che la tutela del menzionato art. 33 è prevista sia in sede di reclutamento che di trasferimento e che la stessa è posta a garanzia di diritti di rango costituzionale (funzione solidaristica ed espressione dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3, comma 2 e 2 della Costituzione).

L’amministrazione ha, inoltre e correttamente, considerato che detta istanza non avrebbe potuto trovare accoglimento in un momento successivo, una volta colmate le carenze di organico con l’assegnazione dei vincitori del concorso, considerata l’unicità del posto nella sede prescelta.