Il contribuente è obbligato per legge a presentare la dichiarazione entro un termine perentorio, che attualmente è fissato per l’Imu al 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui è divenuto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile. Per la Tasi invece lo stesso termine decorre dall’inizio della detenzione di locali e aree. Per le denunce c’è un termine unico. Con la modifica normativa le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione di locali e aree.
Il decreto Crescita esonera i titolari degli immobili dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e dall’attestazione dei requisiti di legge, al fine di fruire dell’agevolazione Imu per gli immobili concessi in comodato.
Dal 2022 i beni merci delle imprese destinati alla vendita, che già godono dell’esenzione Imu, non saranno più soggetti neppure al pagamento della Tasi.
L’agevolazione è condizionata dal fatto che gli immobili non siano locati.
Se dati in affitto anche per un breve periodo perdono lo status imposto dalla norma di legge.
Il dl Crescita riconosce le agevolazioni Imu sui terreni anche alle società agricole, e non solo alle persone fisiche, e lo fa con una norma di interpretazione autentica, che per sua natura ha efficacia retroattiva. In realtà, più che di un riconoscimento si tratta di una conferma, poiché in vigenza dell’Imu nessuno ha mai dubitato del fatto che le società agricole avessero diritto a fruire di un trattamento agevolato.
L’articolo 13 del dl «Monti» (201/2011) ha riconosciuto i benefici a coloro che possiedono la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di cui al decreto legislativo 99/2004. Nozione giuridica nella quale rientrano non solo le persone fisiche, ma anche le società, in qualsiasi forma costituite.