Rottamazione cartelle

Via libera alla rottamazione delle imposte locali; Imu, Tari, Tares, ma anche multe ed altre entrate locali potranno essere versate senza applicazione di sanzioni, anche se il comune non iscrive a ruolo ma si avvale di ingiunzioni di pagamento, emesse da agenti della riscossione privati. È questa una delle misure del decreto crescita che, tra le varie disposizioni fiscali, interviene anche ad offrire agli enti locali questa possibilità, originariamente esclusa.

In particolare, gli enti chiamati in causa sono regioni, province, città metropolitane e comuni per il periodo 2000-2017. In verità il provvedimento parla di somme da incassare «a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale» con ciò permettendo la rottamazione a quei comuni che non riscuotono più mediante ruolo, ossia affidandosi all’ex Equitalia.
In verità la scelta resta in capo all’amministrazione locale visto che, a differenza di quanto avviene per i comuni che riscuotono mediante ruolo (e quindi Agenzia riscossione), qui la rottamazione va «costruita» ossia va modellata in base alle singole situazioni.

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Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la misura può essere adottata «con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse»; ciò significa che occorrerà, nel caso dei comuni, una delibera di giunta da recepire in consiglio comunale e sarà opportuno, assieme alla
delibera, confezionare un apposito regolamento.

Entro 30 giorni dall’approvazione, poi, occorrerà dare notizia dell’atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. La legge lascia, come accennato, ampia possibilità di manovra agli enti locali. L’unica
indicazione è l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate. Quindi massima libertà sul numero di rate e sulla relativa scadenza, (purché il pagamento si completi entro il 30 settembre 2021).

In forma libera anche le modalità con cui il debitore manifesta la sua
volontà di avvalersi della definizione agevolata e i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento. È previsto inoltre che il contribuente provveda a rinunciare alle controversie pendenti relative ai debiti cui si riferisce l’istanza di definizione. Ciò evita, alla radice, eventuali problematiche legate al coordinamento con la definizione delle liti pendenti, questa prevista fin dall’origine anche per le entrate degli enti locali.
Da definire anche il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Da quando viene presentata l’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme in oggetto. La norma non lo specifica ma appare logico che da tale data siano sospese anche eventuali rateizzazioni in essere. Laddove, dopo l’accettazione dell’istanza e la rideterminazione del debito, il contribuente non paghi, in tutto o in parte, l’unica rata o una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Infine, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la rottamazione ha efficacia limitatamente agli interessi, compresi quelli in caso di esecuzione forzata (articolo 27, sesto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689).

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