Riforma delle Province 2024/5025

Il Ministro Piantedosi afferma che la riforma delle province non deve limitarsi a ripristinare l’elezione diretta dei presidenti perché produrrebbe l’ennesima riforma incompiuta piuttosto che essere davvero organica.

Ormai serve un quadro unico organico di regole a beneficio dei cittadini e il governo andrà quindi avanti con il disegno di legge delega di riforma del Testo unico degli Enti Locali,

In sintesi questo è quanto dice il Ministro nella giornata conclusiva dell’Assemblea dell’Upi che martedì ha eletto come nuovo membro il presidente della provincia Pasquale Grandolfi che prende il posto di Michele de Pascale neo eletto presidente della regione Emilia Romagna.

Il ddl dovrà essere approvato entro i primi sei mesi del 2025 per definire l’assetto normativo delle nuove province e mettere nero su bianco cosa i nuovi enti intermedi dovranno fare dopo la riforma Delrio.

In particolare, la “Legge Delrio” si pone come “ponte” fra la Costituzione esistente e quella futura (che vedrà la luce con l’entrata in vigore della riforma “Renzi-Boschi”), delineando, per la prima volta in Italia, due livelli di governo basati su un sistema di democrazia di secondo grado, ed attribuendo ad essi diversificati ruoli e finalità in un quadro coerente e armonico. 

Il nuovo ddl del Tuel va riformulato sotto l’aspetto dell’accordo tra tutti i livelli di governo territoriale attraverso le proprie rappresentanze.

Un modo per mandare indirettamente in soffitta la prospettiva di una rapida approvazione della proposta di legge unitaria (relatrice Daisy Pivorano) impantanata da oltre un anno in commissione affari costituzionali del Senato.

Il numero uno del Viminale ha sottolineato l’urgenza di pervenire a una riforma del Testo unico, vecchio di oltre 20 anni che negli ultimi anni è stato interessato da oltre mille interventi di modifica.

Basta solo questo a dimostrare come si tratti di un aggiornamento doveroso. Dopo la revisione del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001, manca una legge organica che aggiorni in modo sistematico il Tuel in una dimensione di piena e non solo nominalistica valorizzazione delle autonomie.

Nel Tuel andrebbe recepita anche la Carta europea delle autonomie locali soprattutto nella parte in cui prevede il diritto da parte dei cittadini di partecipare alle scelte della comunità locale sia attraverso la rappresentanza sia attraverso istituti di democrazia partecipativa.

Ecco l’ultima riforma della province in Italia

Città metropolitane
La legge individua dieci città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale (art. 1, comma 5, L. n. 56/2014).
Per una prima analisi dei dati statistici e delle potenzialità economiche degli ambiti territoriali coinvolti, si invia al dossier curato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Le città metropolitane sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Quali sono oggi gli organi della città metropolitana?


Gli organi della città metropolitana sono:
il sindaco metropolitano; è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Il sindaco ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto; ha potere di proposta per ciò che attiene al bilancio dell’ente;


il consiglio metropolitano; è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente (minimo 14 e massimo 24 consiglieri). È un organo elettivo di secondo grado, scelto con un sistema proporzionale per liste: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana.

La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano. Il Consiglio dura in carica cinque anni: tuttavia, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco.


È l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; ha altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.


La conferenza metropolitana: è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Quali sono le competenze della provincia dopo la riforma del Rio?

Alle città metropolitane sono attribuite:
le funzioni fondamentali delle province;
le funzioni attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle
province;
le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana che sono:

a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni;

b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici
di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d’intesa con i
comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante,
monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei
sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle regioni, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.


Alle città metropolitane si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di comuni del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e le disposizioni della legge n. 131/2003 (cd. ‘legge La Loggia’) sulla potestà normativa degli enti locali.