Retribuzioni di risultato dei dipendenti pubblici

Il Sindaco di un Comune è stato condannato per aver disposto, con propria determinazione, l’erogazione della retribuzione di risultato in favore del personale incaricato di posizione organizzativa, in violazione del corretto procedimento di gestione del ciclo della performance, tra l’altro ben delineato negli atti regolamentari dell’ente.

E’ illegittima e fonte di danno erariale la corresponsione della retribuzione premiale in assenza di preventiva definizione degli obiettivi e successiva valutazione.

Si rileva che il riconoscimento in misura minima della retribuzione di risultato motivata da un generico raggiungimento degli obiettivi comunque previsti (mai formalmente approvati ed assegnati) dall’amministrazione non vale a “sanare” l’illegittimità dell’attribuzione economica e che la valutazione della performance (per i fini correlati alla retribuzione di risultato) deve necessariamente essere individuale.

Pertanto, non sopperisce affatto un’eventuale valutazione di performance organizzativa generale dell’amministrazione, anche quando positiva: una gestione errata e/o incompleta del ciclo della performance, ad esempio con la definizione di piani provvisori degli obiettivi, poi non seguiti dalla valutazione dei singoli incaricati di posizione organizzativa, così come anche il “concorso” degli stessi responsabili con comportamenti omissivi od ostruzionistici, non modificano in alcun modo l’esito finale di responsabilità e danno.

Infatti il danno erariale, tanto per elemento oggettivo che soggettivo, è ascrivibile al soggetto che ha disposto in concreto il riconoscimento e l’erogazione delle somme a titolo premiale, anche qualora la mancata definizione degli obiettivi sia riferibile a precedenti amministratori (dei quali, peraltro, non è esclusa una altrettanta responsabilità).

Tanto è stato deciso dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la sentenza 20 gennaio 2021, n. 134, depositata il 3 febbraio 2021,

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