Dal 1983 il salario dei dipendenti pubblici ha subito una trasformazione sostituendo gli scatti di anzianità con il salario individuale di anzianità corrisposto in forma fissa a seconda della qualifica ed incrementabile esclusivamente a seguito di contrattazione.
Dal 1987 si è passati alla retribuzione individuale di anzianità c.d. RIA che ha visto un incremento salariale ma poi nel 1991, dal primo gennaio l’istituto è stato eliminato.
Pertanto, ai dipendenti che al tempo avevano maturato somme a titolo di RIA è riconosciuto l’importo in godimento alla data del 31 dicembre 1990.
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego si è posto un delicato problema di coordinamento legato al riconoscimento del beneficio ai dipendenti riconosciuti invalidi o mutilati per causa di servizio.
Sovviene a tal proposito l’articolo 50 del CCNL che permette l’erogazione del beneficio d’ufficio.
Che succede se un pubblico impiegato matura in un altro ente la RIA e vince un concorso pubblico?
L’ARAN afferma che l’articolo 12 del CCNL stabilisce che i vincitori di concorsi interni o pubblici bandita alla di stipulazione dello stesso sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, con effetto dalla data stabilita dal contratto individuale di lavoro.
Al personale assunto dopo la stipulazione del CCNL del 1999 dovrà essere corrisposto il trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria cui appartiene il profilo assunzionale.
Di conseguenza in presenza è preclusa la possibilità di riconoscere la retribuzione individuale di anzianità RIA maturata nell’ente di provenienza al dipendente assunto tramite concorso.
Tuttavia c’è un’eccezione: solo nel caso di mobilità personale tra Enti del comparto è prevista espressamente per il personale traferito la conservazione della posizione economica conseguita nell’ente di provenienza.