Oggi spieghiamo come si procedura la fruizione e l’eventuale monetizzazione delle giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse, nel caso di mancato godimento nell’anno di maturazione, precedente all’anno di cessazione del rapporto di lavoro, qualora non godute dal dipendente per causa diversa dai motivi di servizio (es. malattia o altro oggettivo impedimento).
Premessa l’univocità di disciplina contenuta nei CCNL comparto Funzioni Centrali e comparto Funzioni Locali (art. 28 CCNL 21 maggio 2018), l’Agenzia precisa che: il contratto non opera un’equiparazione piena tra il regime delle quattro giornate di festività soppresse e quello generale delle ferie, ma solo per alcuni aspetti e i due istituti sono trattati in separati commi dell’art. 28.
Stanti le previsioni del comma 6 del citato articolo ed in ossequio alla legge 937/1977, le giornate di riposo devono essere fruite esclusivamente nell’anno di riferimento; conseguentemente, non è possibile, in alcun modo, la trasposizione di quelle maturate in un determinato anno all’anno successivo a quello di maturazione ed in aggiunta a ciò, la medesima disposizione di legge sancisce che la monetizzazione delle stesse può avvenire solo “per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi (cfr. art. 1, comma 3, della citata legge).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella n. 40033 dell’8 ottobre 2012 (unitamente alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2012 n. 94806), pur non pronunciandosi espressamente rispetto a dette giornate di riposo, sembra confermare la diversità di disciplina delle suddette giornate rispetto alle ferie; l’eventuale monetizzazione delle festività in parola potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti nella suindicata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica.