Rapporto di lavoro nel pubblico impiego: dipendenti pubblici orari di uffici

L’orario ordinario di lavoro dei dipendenti pubblici è fissato dalla contrattazione collettiva16 in 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio, che, di norma, é articolato su cinque giorni lavorativi17, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

La circolare 24.2.1995 della Funzione Pubblica ha precisato la differenza tra orario di lavoro e orario di servizio:

  • è “orario di servizio” il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
  • è “orario di lavoro” il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario
    d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito
    dell’orario di servizio.

Nelle amministrazioni le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dai dirigenti responsabili, previo esame con le organizzazioni sindacali, sulla base dei criteri di ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, miglioramento della qualità delle prestazioni, ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

L’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

Si possono distinguere varie tipologie di orario:

  • orario articolato su cinque giorni > si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.
  • orario articolato su sei giorni > si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
  • orario flessibile > si realizza con la previsione di fasce temporali, da definire in sede di contrattazione integrativa, entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
  • turnazioni > servono a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici20. A tale tipologia si fa ricorso nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario;
  • orario plurisettimanale > consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali, nel rispetto del monte ore.

Nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ha stabilito che l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore22. Dopo un massimo di sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che, comunque, non può essere inferiore ai 30 minuti.

La prestazione lavorativa può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (ad es.: udienze giudiziarie in corso, operazioni di sdoganamento, ecc.). Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio.
Le norme contrattuali prevedono che, per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche connesse alla sussistenza di gravi patologie, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.