Rapporto di lavoro – mobilità intercompartimentale – trattamento giuridico ed economico

Il trattamento giuridico ed economico del dipendente di un ente locale trasferito per mobilità, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, all’Agenzia delle Dogane e Monopoli deve essere effettuato “sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali di realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera”.

Il principio è, ancora una volta, sancito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 28 ottobre 2020, n. 3823, pubblicata il 15 febbraio 2021, seguita da numerose altre pubblicate in data 17 febbraio 2021.