Il d.lgs. del 1997, n. 396, è intervenuto a disciplinare la materia della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego. In particolare l’art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal citato decreto n. 396 del 1997 e ora confluito nell’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2001, stabilisce che le organizzazione sindacali, che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970.
Tali rappresentanze possono essere attivate ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Ai dirigenti di tali rappresentanze spettano le garanzie sindacali riconosciute dallo statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi (distacchi, aspettative, permessi).
R.S.U. Rappresentanza sindacale unitaria
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, che occupi oltre quindici dipendenti, sia costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni dove sia garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
Per dare attuazione a tale disposto è stato stipulato l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento elettorale. Alla costituzione delle R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
Finalità principale della costituzione di queste nuove forme di rappresentanza è quella di ridurre la frammentazione delle rappresentanze dei lavoratori e di razionalizzare la contrattazione a livello decentrato. In base all’art. 5 dell’accordo quadro costitutivo, le R.S.U. subentrano alle R.S.A. 0 alle analoghe strutture sindacali esistenti ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e di poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
In realtà, come si può desumere dall’analisi delle disposizioni del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, non viene realizzata una automatica sostituzione delle R.S.A. a favore delle R.S.U., ma viene costituito un sistema misto non esclusivo, poiché si mantiene ancora la possibilità di costituire le R.S.A., pur riservando in via esclusiva il potere di contrattazione a livello decentrato a favore delle R.S.U. I componenti delle R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.
Alle R.S.U. sono garantiti i seguenti diritti sindacali:
- diritto ai permessi retribuiti;
- diritto ai permessi non retribuiti;
- diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;
- diritto dell’uso dei locali e di eseguire affissioni negli spazi riservati.
L’art. 8 dell’accordo quadro del 7 agosto 1998 dispone che le decisioni relative all’attività delle R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo C.C.N.L. in base ai criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto. Poi l’articolo 10 dell’accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede la possibilità per le associazioni sindacali rappresentative che hanno partecipato alle elezione delle R.S.U. di conservare o costituire terminali di tipo associativo.
Il nuovo modello relazionale
Ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente:
- contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale con la par tecipazione di pit enti;
- interpretazione autentica dei contratti collettivi;
- concertazione;
- informazione.
Rispetto al sistema previgente scompare I’istituto dell’esame, mentre viene introdotto per la prima volta l’istituto della concertazione.
La Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
Sono demandate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa:
- i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
- i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e i criteri generali in ordine alle metodologie di valutazione;
- le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi all’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate ovvero relativi all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero relativi a specifiche attività e prestazioni incentivate da risorse previste da specifiche disposizioni di legge (es. legge “Merloni”, che prevede speciali incentivi per i tecnici “interni” che svolgono attività di progettazione);
- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale;
- gli indirizzi ed i criteri per il miglioramento, per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: gli interventi rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili negli ambienti di lavoro;
- le implicazioni sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda dei servizi;
- le iniziative a favore delle pari opportunità;
- i criteri per le forme di incentivazione di specifiche attività e prestazioni finanziate da risorse previste da specifiche disposizioni di legge (es. legge “Merloni”, sopra menzionata);
- le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione di orario nei confronti del personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione pluri-settimanale;
- modalità di gestione delle eccedenze di personale in base all’art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993;
- i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
A tali materie si aggiungono quelle previste dall’art. 16 del C.C.N.L. sull’ordinamento professionale, che sono:
- completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria;
- modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
Nell’ambito delle materie sopra elencate, possiamo distinguere due tipologie: le materie che hanno incidenza sul trattamento economico e le materie non incidenti su tale trattamento, ma aventi rilevanza di natura organizzativa.
Mentre per le materie rientranti nell’ambito della prima tipologia la contrattazione è obbligatoria, con riferimento alla seconda tipologia, ¢ precisamente nell’ambito delle materie indicate alle lett. d), e), f) ed m), la contrattazione decentrata deve essere obbligatoriamente avviata, ma decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispetti- ve prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in con- trasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comporta- re oneri non previsti dagli stessi, salvo le eccezioni previste dall’art. 15; comma 5, e dall’art. 16 del C.C.NL. 1° aprile 1999.
L’art. 15, comma 5, concede agli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, di integrare le risorse necessarie per il trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione.
Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale, mentre l’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
Dopo aver costituito la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, l’ente provvede a convocare la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori ovvero se non c’è, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Gli enti sono tenuti a trasmettere all’Aran entro 5 giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.