Quando serve il nulla osta per l’interscambio?

Stai effettuando un tentativo di interscambio o mobilità compensativa cercando un collega disponibile con stesso profilo e ti stai chiedendo se è ancora necessario il nulla osta?

Secondo l’articolo 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 modificato il nulla osta del proprio dirigente è necessario per ottenere l’interscambio, e quindi necessario in questi tre casi:


– posizioni motivatamente infungibili;
– personale assunto da meno di tre anni;
– quando il soggetto che richiede la mobilità abbia una “qualifica” per la quale nell’ente di appartenenza via sia “una carenza di organico superiore al 20 per cento”.

ARTICOLO 30

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale della scuola, della sanità nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 1.

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. 

La procedura dell’interscambio, detta mobilità compensativa è stata prevista dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988,  che sancisce: “E’ consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”.

Tale disciplina, quindi, prevede la possibilità, purché esista l’accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionaleovvero svolgano le medesime mansioni.

Lascia un commento