Può essere conferito un incarico dirigenziale presso un Comune a un soggetto che svolge le funzioni di dirigente di ruolo presso altro Comune?

Nello specifico, sono stati sollevati dubbi sulla potenziale violazione dell’articolo 7, secondo comma, lettera b) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a norma del quale non possono essere conferiti incarichi dirigenziali nell’amministrazione di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune che conferisce l’incarico.


Sul tema in questione l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), competente a svolgere attività consultiva in ordine a problemi interpretativi ed applicativi posti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti di attuazione – tra cui il decreto legislativo n. 39 del 2013 – si è espressa nell’adunanza del 7 gennaio 2021, deliberando l’insussistenza della menzionata causa di incompatibilità per le motivazioni di seguito esposte.

L’Autorità Anticorruzione evidenzia che la ratio dell’ipotesi di inconferibilità di cui all’articolo 7, secondo comma, lettera b) del decreto legislativo n. 39/2013 risiede, al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, nell’esigenza di evitare che gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico siano attribuiti in occasione ovvero nell’immediata conclusione di un mandato politico, piuttosto che sulla base di criteri di merito e di professionalità.

La preclusione posta dalla norma in argomento, pertanto, opera solo nel caso in cui vi sia la provenienza da una carica politica.


Al riguardo l’Autorità Anticorruzione ritiene che “il rischio corruttivo non si realizzi nel caso di commissario nominato ai sensi dell’art. 141 del TUEL e , analogamente, nel caso di sub commissario, in quanto, sebbene tale soggetto sia nominato per sostituire gli organi politici, venuti meno a seguito di scioglimento per una delle ragioni di cui agli artt. 141 e ss TUEL, fino alla ricostituzione degli organi elettivi, le modalità di nomina, sganciate da qualsiasi competizione elettorale e la natura di derivazione non politica dei poteri allo stesso attribuiti e dal carattere a tratti tecnico degli stessi, escludono che tale incarico sia assimilabile agli incarichi politici che si vanno a sostituire, gli unici considerati dal legislatore presuntivamente idonei a catturare l’interesse pubblico dominante a interessi di natura politica”.


Va altresì ricordato che, ai sensi della normativa vigente, l’assunzione di cui trattasi deve essere sottoposta al controllo preventivo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’art. 243 bis del citato T.U.O.E.L, essendo il comune in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale. Inoltre, come sopra accennato, il dirigente in questione svolge attualmente le proprie funzioni presso altro ente locale e pertanto, considerata l’esclusività del rapporto d’impiego, dovrebbe eventualmente far cessare la situazione di incompatibilità prima di assumere il menzionato incarico.

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