Pubblico Impiego (ex INPDAP)


Per gli iscritti degli Enti soppressi – e assorbiti dall’INPS – le domande pensionistiche saranno gestite, secondo le consuete modalità, dalle rispettive strutture territoriali.

Per richiedere la pensione di inabilità, dunque, è necessario presentare domanda all’Amministrazione presso la quale il dipendente o l’ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa.

Prestazioni per invalidità nel settore pubblico:
 pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (inabilità assoluta)
 pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (invalidità parziale)
 inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni).

PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTEA QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Destinatari


Tutti i lavoratori dipendenti pubblici, iscritti all’assicurazione ex INPDAP, che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio, accertata dalla Commissione Medica presso l’Ospedale Militare (CMO).

Anzianità contributiva

È necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva di 5 anni di assicurazione (pari a 260 contributi settimanali), anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio (art. 4 Legge n. 222/84).

Calcolo della pensione



L’importo della pensione viene calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età di cessazione ed il compimento dell’età pensionabile.

Ciò determina il vantaggio di poter conseguire un assegno più elevato. In sostanza, la contribuzione viene incrementata virtualmente di un ulteriore periodo contributivo (“bonus”) corrispondente alla differenza tra l’età di cessazione dal servizio e il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
In ogni caso, l’importo del trattamento di pensione non può superare l’80% della base pensionabile e l’anzianità di servizio da computare e non può superare il limite di 40 anni.