Prima del comando è opportuno che le amministrazioni interessate alla mobilità si accordino sul riparto dei costi: per esempio potrebbe essere sufficiente anche un intervento della Conferenza dei Sindaci che individui i criteri di riparto dei costi del dipendente in via autonoma ovvero una determina relativa al riparto dei costi generali dell’Ufficio, ai quali dovrà partecipare pro quota, anche l’Ente comandante.
Qualora il lavoratore venga assegnato ad altro Ente in posizione di comando (e quindi l’assegnazione è giustificata dalla sussistenza di un interesse proprio dell’ente ricevente), l’amministrazione che ne utilizza le prestazioni:
a) è tenuta a rimborsare all’amministrazione di appartenenza del personale l’onere relativo al trattamento fondamentale, secondo modalità e tempistica opportunamente preventivamente concordate;
b) è tenuta ad erogare direttamente al personale il trattamento economico accessorio, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri.
Secondo l’ARAN non spetta al dipendente comandato l’indennità di trasferta secondo la disciplina di cui all’art. 41 del CCNL 14 settembre 2000. L’istituto del comando o distacco riguarda una temporanea assegnazione di una sede di servizio diversa da quella abituale (che diventa una temporanea sede ordinaria di servizio) presso un altro ente che si avvantaggia delle prestazioni del lavoratore interessato.
La condizione del rapporto in comando è diversa di quella del rapporto in trasferta.
Nel primo caso (comando) il dipendente cessa temporaneamente di essere alle dipendenze funzionali dell’ente di appartenenza per passare alle dipendenze funzionali di altro datore di lavoro (pubblico o privato); in questo periodo lo stesso dipendente acquisisce anche una nuova ordinaria sede di lavoro; l’onere per il pagamento della retribuzione (fondamentale e accessoria) e a carico del datore di lavoro che effettivamente fruisce delle prestazioni del lavoratore.
Nel secondo caso (trasferta) il dipendente continua ad essere a tutti gli effetti alle dipendenze funzionali dell’ente di appartenenza, ma gli è ordinato di prestare la propria attività, in via del tutto eccezionale e temporanea, in una località diversa dalla propria ordinaria sede di servizio; per questo motivo ha diritto ad una diaria (che compensa il disagio) ed al rimborso delle spese sostenute.
Nel rapporto di pubblico impiego, non è necessaria la predeterminazione della durata del coniando o distacco, ancorché requisito proprio di tale istituto sia la temporaneità, potendo l’applicazione del dipendente presso altra amministrazione durare finché duri il corrispondente interesse dell’amministrazione datrice di lavoro distaccante.
Configurabilità del comando
Ai fini della configurabilità di una situazione di comando o distacco è determinante l’esistenza del concreto e persistente interesse (la cui mancanza o il cui venir meno determina l’instaurazione di un rapporto diretto fra il lavoratore distaccato ed il terzo che ne utilizza le prestazioni), senza che sia rilevante, di per sé stessa, la durata, più o meno lunga, dell’applicazione del dipendente presso l’amministrazione terza.
Di recente si segnala la decisione del TAR Emilia-Romagna sentenza 14 agosto 2017, n. 277 per la quale “il collocamento fuori ruolo costituisce un istituto modificativo del rapporto di impiego comportante una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con diretta ed immediata incidenza sull’Amministrazione di appartenenza (in senso conforme, Corte dei conti, sez. cont., 19 gennaio 1996 n. 12, in Cons. Stato 1996, 1I, 739); prestazione lavorativa che è bene precisare – resta sempre una prestazione resa ad una Pubblica Amministrazione e nel pubblico interesse, in conformità all’art. 98 primo comma.
La fattispecie del distacco si distingue dal comando proprio perché, in teoria, l’impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma – temporaneamente – ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell’amministrazione datrice di lavoro.
Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro. Nel caso del distacco, quindi, a rilevare sono le esigenze dell’amministrazione di appartenenza.
Il collocamento fuori ruolo
Così il collocamento fuori ruolo, dunque, deve essere inteso come naturalmente ad tempus e può essere disposto laddove esso sia previsto da una esplicita disposizione normativa ed entro limiti numerici predefiniti in relazione all’organico di ciascuna Pubblica Amministrazione; inoltre, lo svolgimento dell’incarico comportante il fuori ruolo da parte del dipendente deve corrispondere ad un interesse dell’Amministrazione di appartenenza ed essere estraneo ai compiti istituzionali di questa” (così, Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 2012, 1-1. 2486).
Per quanto concerne, invece, il trattamento del dipendente distaccato l’art. 19, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 dispone che: Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale ‘distaccato’ a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
Vi è da precisare che comunque, sia il Ministero del Lavoro (circolare n. 3/2004), sia la giurisprudenza (Cass., sez. un., 13 aprile 1989, n. 1751) ritengono legittimo quanto avviene di prassi, ossia che il datore di lavoro distaccante possa ottenere dal distaccatario (che beneficia della prestazione del lavoratore) un rimborso degli oneri connessi al trattamento economico del dipendente. Tale rimborso, tuttavia, non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante, ossia non potrà superare il costo aziendale sostenuto per il lavoratore distaccato durante il periodo di distacco. Diversamente, si cade nei casi di illecita somministrazione di manodopera.
È legittimo, in quanto di natura ampiamente discrezionale, il provvedimento con il quale l’Amministrazione dispone la cessazione del di-pendente dalla posizione di “comando” per sopraggiunte esigenze di servizio (Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 2).
Se è vero che il comando è finalizzato al perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione presso cui il dipendente comandato va a prestare servizio e che quindi rientra nei poteri di quest’ultima di attivarsi ai fini della cessazione degli effetti di detto provvedimento, è vero altresì che il dipendente comandato presso altra amministrazione non acquisisce un nuovo rapporto di impiego né modifica quello originario restando sotto-posto alla pregressa regolamentazione giuridica dell’ente di provenienza con l’unica variante della prestazione di fatto del servizio a favore di una amministrazione diversa, sostituendosi, quest’ultima, solo nell’esercizio dei poteri di supremazia gerarchica.
Pertanto unico soggetto legittimato ad intervenire su quel rapporto, ad esempio, con un provvedimento di revoca del comando, è l’ente rispetto al quale permane il rapporto di dipendenza organica, mentre il potere dell’ente che si è giovato dell’attività del personale comandato si concretizza solo nella possibilità di attivarsi perché vengano meno gli effetti dell’originario provvedimento (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 322).
Il distacco
Il distacco non comporta l’istituzione di un nuovo rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione presso la quale il lavoratore è distaccato, né varia lo stato giuridico del dipendente. È illegittima la revoca di un distacco disposta non per il sopravvenire di ragioni organizzative, ma per valutazioni attinenti alla legittimità dell’operato del dipendente che possono al più sfociare nell’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Avvalimento
L’avvalimento, invece, si verifica quando l’amministrazione non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell’ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest’ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
Il dipendente può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, che ne faccia richiesta, per utilizzarne le prestazioni.
Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte con il consenso dell’interessato.
Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua ad occupare un posto nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza, che non puo’ essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilita’.
L’assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabili. Il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. L’assegnazione temporanea può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto.
L’assegnazione temporanea può essere disposta oltre la durata indicata nel comma 4, fatti salvi i limiti temporali di legge, nei seguenti casi: a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso l’amministrazione ricevente; b) assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001; c) assegnazione presso amministrazioni pubbliche di nuova istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
L’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianita’ lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. Il predetto personale partecipa alle iniziative di formazione secondo quanto previsto dall’art. 53 del presente contratto.
Il dipendente in assegnazione temporanea puo’ partecipare alle progressioni economiche presso l’amministrazione di appartenenza. Puo’ inoltre partecipare, presso la medesima amministrazione, alle procedure concorsuali o alle procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie. In caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, tramite le procedure di cui al precedente periodo, il dipendente cessa dall’assegnazione temporanea. 10. Fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge, la spesa per l’utilizzo del personale in assegnazione temporanea e’ interamente a carico dell’amministrazione di destinazione, la quale eroga direttamente il trattamento accessorio vigente presso la medesima e rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento economico fondamentale.
Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee prevista da disposizioni di legge o di regolamento disposte in relazione a specifiche esigenze dell’amministrazione di appartenenza («fuori ruolo»).
Il docente comandato presso gli Uffici scolastici regionali e provinciali ai sensi del comma 65 art.1 Legge 107/2015 ha diritto di chiedere i 5 giorni per la formazione docenti.
Buongiorno, avete ricevuto risposta? Anche io sono nella medesima situazione… Mi hanno risposto che il buono pasto viene corrisposto dall’ente distaccante (AS.).
Salve sono dipendente della Corte dei conti con un contratto di 36 ore in 5 giorni , adesso sono in comando presso il Tribunale – volevo sapere se possono obbligarmi a lavorare di sabato e festivi facendoci poi recuperare le ore durante la prossima settimana e quindi spesso si perde anche il buono pasto
Sono dipendente di un’Azienda Sanitaria Provinciale distaccata presso un dipartimento dell’Assessorato alla Salute della mia regione.
Dall’inizio del distacco non mi sono mai stati corrisposti i buoni pasto per i due rientri pomeridiani che effettuo presso il dipartimento della regione presso cui sono distaccata e ciò poiché la mia amministrazione di appartenenza ritiene che debba essere l’amministrazione presso cui svolgo le mie gg lavorative a riconoscermeli, mentre il dipartimento della regione ritiene che debbano essere corrisposti dalla mia amministrazione di appartenenza che a tutti gli effetti è l’amministrazione che mi paga. C’è possibilità di venirne a capo?
si
Lavoro da più di 20 anni presso Asp Reggio Emilia come educatore
La mia domanda è relativa al fatto se posso effettuare un trasferimento in Comando
presso la sede INPS della mia città?
Se si come si attiva la procedura?
Ringrazio in anticipo se riusciste a darmi qualche informazioni
Più volte ho chiesto con apposita domanda il trasferimento a comando da ministero difesa a miur ,sempre negato in quanto l’ente di appartenenza si difende con la scusa di essere sott’organico .orbene vorrei far notare che il sottoscritto in possesso di qualifica di agente pubblica sicurezza che fino a poco tempo fa svolgeva all’interno dell’ente un servizio h24.
con il venir meno di tale servizio il personale con tale qualifica si troverebbe i esubero ma continuano a negare il trasferimento a comando.
Buongiorno, l’indennità di amministrazione del personale comandato è quella dell’Amministrazione dove è in comando, ad esempio, se un dipendente del Ministero della Giustizia è comandato presso il Ministero dell’Interno, percepirà l’indennità spettante al personale dell’Interno.
Per il personale distaccato, invece? Il distaccato percepisce l’indennità della Sua Amministrazione oppure l’altra?
Grazie per la risposta.
Pensa a chi se ne fa 153km…
Salve, sono un dipendente comunale che ad oggi, è distaccato presso l’ufficio del giudice di pace, in un comune diverso da quello di appartenenza da ormai dieci.
Ho inoltrato diverse richieste, al mio comune, affinchè mi riconoscessero almeno le spese per lo spostamento, circa 30 km tra andata e ritorno, purtroppo senza riscontro.
Dal punto di vista legale il mio comune è tenuto a riconoscermi tale rimborsi?
Grazie anticipate
sono dipendente ee.ll. vorrei avvicinarmi alla mia residenza, magari con il comando.
Se sono dipendente dell’ente A a tempo pieno 36h e vado in comando presso l’ente B svolgo tutte e 36 h settimanali li?
Devo avere un’autorizzazione dell’ente a??
Buonasera,
La domanda è scontata: esiste un bando per avviare un distacco o un comando professionale? C’è una banca dati di riferimento per vedere se ci sono enti pubblici che attivano tali procedure di mobilità professionale?
Grazie, D. Farese
E’ possibile un comando da ASP (Azienda speciale di servizi alla persona) con soli soci i Comuni ad un Ente Locale (Comune)?
Vorrei sapere se esistono i presupposti per essere spostato da RFI al mio comune di residenza
DISTACCO per 1 anno (prorogabile) – Chiedo come ottenere il Nulla Osta dall’I.C.S. (scuola) per accedere agli uffici della Procura della Repubblica in presenza di una convenzione tra Regione Veneto e Uffici Giudiziari del Veneto?
Ho già sostenuto il colloquio in Procura con esito positivo. Ma USR Veneto non mi concede Nulla Osta.
Resto in attesa di riscontro.