Con l’obiettivo di incentivare il personale del pubblico impiego il contratto sul nuovo ordinamento professionale ha previsto l’istituto della progressione economica orizzontale attraverso il quale si costituisce un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria, tramite l’assegnazione dopo il tabellare iniziale di successivi incrementi economici nell’ambito delle risorse disponibili.
L’attuale trattamento tabellare è definito così: A1, B1, C1, D1, D3. La progressione economica si realizza mediante l’applicazione di alcuni criteri che fanno parte del bando di concorso e comprende: i risultati conseguiti negli ultimi tre anni, l’esperienza acquisita intesa come maggiore capacità acquisita a seguito del servizio svolto, le prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, formazione e aggiornamento. In tali criteri non vanno inseriti i permessi usufruiti ex legge 104/92.
I criteri generali vanno individuati e ponderati diversamente in riferimento alle diverse categorie e posizioni retributive, in particolar modo mentre nelle categorie e posizioni economiche iniziali vengono maggiormente considerati i parametri dell’esperienza di servizio, della valutazione della prestazione individuale (pagella del dipendente pubblico), man mano che si avanza nell’ambito di quelle superiori (categorie) si tiene conto del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, delle capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, dell’adeguamento alle esigenze di flessibilità, dell’iniziativa personale e delle capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative nell’organizzazione del lavoro.
La valutazione dei risultati degli impiegati è di competenza dei dirigenti e si effettua con cadenza periodica e tempestivamente comunicata al dipendente pubblico. Il decreto legislativo 165/2001 all’articolo 52 comma 1 bis afferma che il principio di selettività per le progressioni all’interno della stessa area in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
Lo sforzo del legislatore e la ratio della normativa in esame consiste nel non rendere generalizzata la valutazione e distribuzione della progressione economica e premiare il merito.