Procedimento disciplinare del dipendente pubblico

Ogni comportamento del dipendente pubblico a cui si vuole applicare la sanzione disciplinare più grave del richiamo verbale è oggi di competenza dell’UPD.

Infatti non esiste più di fatto la distinzione tra procedimenti lievi e procedimenti gravi, difatti in comportamenti posti in essere dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 l’UPD immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a contestare i fatti al lavoratore.

L’UPD può attivare il procedimento disciplinare anche di propria iniziativa, entro 30 giorni, quando pur in assenza di una segnalazione abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. Il fatto deve essere sufficientemente descritto nei suoi elementi fondamentali, individuato il momento in cui avviene. Attenzione non può trattarsi di affermazioni generiche ma il fatto deve descrivere l’azione precisamente addebitata al lavoratore.

In pratica deve sussistere un minimo di fumus di attendibilità del fatto e della sua riferibilità ad una specifica persona. Anche quando pervenga un’informativa dall’Autorità giudiziaria potrebbe costituire notizia inidonea a diventare una contestazione. Normalmente occorre attendere di ricevere in qualità di persona offesa dal reato, da parte della procura della Repubblica la richiesta di rinvio a giudizio del lavoratore rivolta al giudice per l’udienza preliminare. In questa sede vengono con chiarezza definiti tutti gli elementi necessari a qualificare la conoscenza quale conoscenza piena dei fatti.

Certamente non costituisce conoscenza, nè piena nè ufficiale, la pubblicazione di notizie su organi di stampa. Qualora la pubblicazione di fatti costituenti reati, sui quotidiani o altri media devono consigliare l’UDP ad assumere informazioni presso la cancelleria del tribunale competente, fermo restando che bisogna affermare a tutt’oggi registrare ben scarsa collaborazione su questo fronte.

La contestazione scritta deve contenere la data fissata per l’audizione difensiva, con un preavviso di almeno venti giorni dal momento in cui il lavoratore riceve la contestazione. La contestazione dell’addebito è effettuata mediante posta elettronica certificata qualora il dipendente pubblico disponga di una propria casella di posta elettronica certificata oppure mediante consegna a mano. In presenza di precedenti disciplinari anche questi dovranno venire contestati al lavoratore nella comunicazione con cui sia avvia un nuovo procedimento, diversamente questi non potranno costituire valutazione ai fini dell’aggravamento della sanzione.

Articolo 9, comportamento nei rapporti privati

Il dipendente non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Azienda

Articolo 10, comportamento in servizio

I dipendenti informano tempestivamente il Dirigente alla cui struttura sono assegnati:

  • di ogni evento in cui siano rimasti direttamente coinvolti e che potrebbe avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro;
  • di situazioni di pericolo o danno per l’integrità fisica o psicologica propria o di altri durante lo svolgimento del servizio;
  • di ogni inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali o strumentali loro affidate.

Articolo 12, rapporti con il pubblico

I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti nei rapporti con l’utenza e il pubblico in generale alla cortesia e al rispetto. A tale scopo:

  • Si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall’uso di un linguaggio non consono al servizio svolto
  • Si rivolgono al singolo usando la terza persona singolare e un linguaggio chiaro e semplice
  • Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Amministrazione.

Articolo 17, profili di responsabilità

Relativamente a supposti profili di responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice, l’articolo 17 afferma:

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del lavoro, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, compresi i casi di recidiva.

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