I dipendenti pubblici assunti a tempo parziale contribuiscono ad una ridotta durata della prestazione lavorativa in virtù del contratto part-time.
Gli impiegati a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad numero di giorni di ferie pari a quello dei dipendenti assunti a tempo pieno.
Invece i lavoratori pubblici assunti con contratto a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Analogo discorso è applicato per le assenze dal servizio comprese quelle per malattia.
In ogni caso in presenza di tempo parziale verticale si ha diritto al congedo di maternità e paternità previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001 anche per la parte che cade in periodo non lavorativo.
Il trattamento economico spettante per il periodo di congedo di maternità o paternità (parentale) è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Per quanto riguarda il congedo per matrimonio, i riposi giornalieri, i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi che coincidono con quelli lavorativi, fermo restando che il trattamento economico è commisurato anche in questo caso alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Conseguentemente, anche nel caso di tempo parziale verticale con articolazione della prestazione lavorativa su 3 giorni settimanali, la dipendente ha diritto ad essere considerata in congedo di maternità (astensione obbligatoria) per tutto il periodo previsto dalla legge, considerando anche i giorni della settimana nei quali normalmente non vi è prestazione, ed anche la retribuzione dovrà essere corrisposta per l’intero periodo nella misura prevista per la sua prestazione giornaliera (e quindi anche nelle giornate nelle quali normalmente non vi è prestazione).