Permessi retribuiti elettorali 2024

Ecco quali sono i diritti trasformati in permessi dei lavoratori in occasione delle elezioni europee 2024 validi per i candidati e per gli elettori dipendenti privati o pubblici.

Partendo dai presidenti di seggio sino allo scrutatore, dal rappresentante di lista ai candidati e per i cittadini che svolgono tali funzioni e che sono lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati c’è la possibilità di fruire di permessi elettorali retribuiti.

Ai lavoratori suddetti la legge riconosce il diritto di assentarsi per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

Quindi considerato che il minimo dei giorni per elezioni 2024 è costituito da 3 giorni ovvero 8/9/10 giugno ai dipendenti pubblici e statali spetterà un corrispondente riposo compensativo retributivo per i successivi tre giorni.

“Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti”.

Gli incarichi che danno diritto al lavoratore di assentarsi da lavoro con permesso elettorale, a norma del D.P.R. 361 del 1957, sono i seguenti:

Presidente di seggio;
Scrutatore;
Segretario;
Rappresentante di lista o di gruppo, rappresentante dei partiti o dei gruppi, rappresentante dei promotori dei referendum.
Permessi elettorali: chi paga è il datore di lavoro
La retribuzione e riposi compensativi sono a carico del datore di lavoro, quindi chi paga è il datore di lavoro sia per i dipendenti pubblici che privati.

Essendo i giorni di assenza per svolgere gli incarichi elettorali considerati giorni a tutti gli effetti di attività lavorativa, i lavoratori dipendenti hanno diritto al pagamento della retribuzione nei giorni di permesso elettorale. In alternativa, hanno diritto a delle giornate di riposo compensative, per i giorni di mancato riposo. Vediamo giorno per giorno.

Permessi elettorali: quanto spetta al dipendente privato e pubblico
L’assenza del lavoratore per l’esercizio delle funzioni elettorali viene considerata come attività lavorativa a tutti gli effetti ed, essendo quindi equiparata, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali (da sabato a lunedì/martedì), anche se l’orario delle elezioni fosse compatibile con il normale orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Cosa significa giorno di scrutinio come giornata lavorativa?

Con la legge n. 69 del 1992 il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica e ha stabilito che i lavoratori impegnati nei seggi hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

La legge di Stabilità 2014 (e più precisamente l’art. 1, comma 399, della Legge n. 147/2013) ha stabilito che le operazioni di votazione, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Le elezioni europee 2024 si sono svolte da sabato 8 giugno 2024 dalle 15 alle 23 a domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni preliminari si sono svolte il sabato dalle ore 7:30.

Vediamo quindi quale è il trattamento economico spettante ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali, i quali comunque non possono svolgere attività lavorativa presso il loro datore di lavoro, anche se le operazioni elettorali fossero compatibili, in termini di orario, con l’orario di lavoro normalmente svolto presso il proprio datore di lavoro.

Quanto spetta per la giornata di sabato (operazioni preliminari e di voto)
Le operazioni preliminari al seggio sono iniziate alle ore 7:30 visto che le elezioni europee sono iniziate sabato alle 15 e fino alle ore 23, per poi proseguire la domenica.

Per le operazioni preliminari in generale il lavoratore ha diritto ad una giornata intera di retribuzione normale, ma nel caso delle elezioni europee le operazioni preliminari sono state effettuate nello stesso giorno del primo giorno di operazioni di voto.

La retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio, a prescindere dal numero di ore.

E questo vale sia per il sabato che per l’eventuale martedì o lunedì se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre le ore 24 della domenica o del lunedì (es. le 1 o 2 di notte).

Pertanto il sabato è da considerare come giornata intera, da retribuire per il lavoratore dipendente pubblico o privato, e così anche l’eventuale lunedì o martedì (pur se se solo 1 o 2 ore).

Quanto spetta per la giornata di domenica (operazioni di voto)
Le operazioni al seggio nella seconda giornata delle elezioni europee sono iniziate alle ore e sono finite alle ore 23.

Il lavoratore per la giornata di domenica avrà diritto ad un giorno di riposo oppure ad una giornata di retribuzione.

Quanto spetta per la giornata di lunedì (operazioni di scrutinio)
In passato o in altre elezioni, le operazioni al seggio, quando erano prolungate nella giornata del lunedì, iniziavano alle 7 e finivano alle 15, per quella che era a tutti gli effetti la seconda giornata di votazioni.

Nel caso delle elezioni europee 2024, le operazioni durante la giornata del lunedì (anche dopo la mezzanotte della domenica) sono operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio danno diritto alla retribuzione. Subito dopo la conclusione della giornata elettorale iniziano le operazioni di scrutinio, che possono arrivare a concludersi prima di mezzanotte oppure dopo mezzanotte quindi nella giornata di lunedì. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale o a una giornata di riposo compensativo (due se si arriva al lunedì).

Quindi i lavoratori hanno diritto ad una quota giornaliera, anche se le operazioni elettorali coprissero una sola parte della giornata. Infatti la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche nel caso in cui l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copra una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per l’intera giornata lavorativa. E tale giornata va retribuita interamente.

Giornata festiva durante le operazioni elettorali. Per i giorni festivi o comunque non lavorativi ricompresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi da godersi subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

Permessi elettorali in busta paga: diritto a giornate retribuite o riposi compensativi
Abbiamo appurato che qualsiasi lavoratore subordinato ha diritto alla retribuzione per le giornate di permessi elettorali. Ma in termini concreti la retribuzione in busta paga è calcolata in maniera diversa tra operai e impiegati. I primi sono retribuiti ad ore mentre i secondi hanno una busta paga fissa e mensilizzata a giorni.

Nel caso degli impiegati, nonostante le assenze da lavoro per le operazioni di scrutinio, il datore di lavoro è obbligato a non effettuare alcuna detrazione delle giornate lavorative in cui il lavoratore è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative si dovranno calcolare le relative quote di retribuzione giornaliera.

Nel caso degli operai, se per le giornate non lavorative il calcolo va eseguito come se il lavoratore avesse una paga fissa mensile, mentre per le ore previste come lavorative, ma non prestate dal lavoratore in quanto impegnato nelle operazioni elettorali, occorrerà calcolare le normali competenze spettanti.

Se il lavoratore opta per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle giornate lavorative ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa.

Le giornate di retribuzione o le giornate di riposo compensativo dipendono da come è distribuito l’orario di lavoro, se in cinque giorni o in sei giorni.

Se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni, cioè dal lunedì al venerdì, avrà diritto a:

eventuale lunedì retribuito (operazioni di scrutinio che danno diritto all’assenza da lavoro) normalmente dal datore di lavoro in busta paga, come se fosse stato un giorno di presenza e lavorato;
due giornate di riposo compensativo (lunedì e martedì oppure martedì e mercoledì, in recupero del sabato e della domenica di mancato riposo) oppure a due giornate retribuite, se le operazioni di scrutinio si sono concluse nella giornata di lunedì.
Se invece le operazioni di scrutinio si sono concluse il martedì, avrà diritto alla retribuzione oltre che per il lunedì anche per il giorno di martedì, come se fossero stati giorni lavorati, e potrà optare per il riposo compensativo nelle giornate di mercoledì o giovedì, oppure per due giornate retribuite in più;
Se il lavoratore ha un orario distribuito su sei giorni, cioè dal lunedì al sabato, avrà diritto a:

sabato e lunedì retribuiti normalmente dal datore di lavoro in busta paga, come se fossero stati giorni di presenza e lavorati;
una giornata di riposo compensativo (lunedì o martedì in recupero della domenica di mancato riposo), oppure ad una giornata retribuita, se le operazioni di scrutinio si sono concluse nella giornata di lunedì.
Se invece si sono concluse il martedì, avrà diritto oltre alla retribuzione in busta paga anche del martedì oltre che del sabato e del lunedì, e potrà optare per il riposo compensativo nella giornata mercoledì oppure ad una giornata retribuita in più.
Le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro per le giornate di presenza al seggio elettorale sono considerate normali retribuzioni, quindi assoggettate a contribuzione previdenziale e all’imposizione fiscale.

Quando recuperare le giornate di riposo. L’orientamento della Corte Costituzionale è che il recupero delle giornate destinate alle operazioni elettorali, avvenga nel periodo immediatamente successivo ad esse. Se il lavoratore non potrà godere dei giorni di riposo compensativo, saranno due le opzioni: il pagamento in busta delle quote di retribuzione dovute oppure giorni in più come ferie o permessi da godere.

Documentazione da esibire al datore di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo di informare preventivamente il proprio datore di lavoro presentando copia del certificato di convocazione ricevuto dagli uffici elettorali del Comune e, al termine, consegnare copia della documentazione che attesti le funzioni svolte, firmata dal presidente del seggio con indicazione delle giornate di effettiva presenza e degli orari di apertura e chiusura del seggio, vistata dal vice- presidente di seggio.

I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere le funzioni nel seggio elettorale devono consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di chiamata, per attestare il diritto alle giornate di permesso per le elezioni. Quindi è necessario comunicare in anticipo al datore di lavoro la propria assenza per svolgere le funzioni di Presidente di seggio, segretario o scrutatore, ecc.

Successivamente, dovranno presentare la copia dello stesso certificato di chiamata, firmata dal presidente di seggio, e con timbro della sezione, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza nel seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni (dal sabato al lunedì o martedì). La documentazione firmata dal presidente di seggio dovrà essere vistata dal vicepresidente di seggio.

Fac simile richiesta permesso funzioni elettorali
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato due fac-simile utilizzabili per la richiesta di permesso funzioni elettorali:

Oggetto: Richiesta permesso funzioni elettorali
Con la presente Vi informo che sarò impegnato nelle operazioni elettorali che si svolgeranno il prossimo ………………… in qualità di ……….. nei giorni …………………….. Consapevole che la corresponsione della retribuzione e la giustificazione dell’assenza sono condizionate alla tempestiva produzione di idonea attestazione del Presidente del seggio in merito alla funzione svolta, recante la data e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni, chiedo, per il giorno ……………………., di ricevere una quota di retribuzione aggiuntiva per il giorno …………………../chiedo di usufruire di una giornata di riposo compensativo il giorno ………………..
Vogliate restituirmi, sottoscritta per ricevuta, l’unita copia della presente lettera.

La risposta aziendale:

Oggetto: Permesso funzioni elettorali

Con riferimento alle funzioni che lei dovrà ricoprire in occasione delle consultazioni elettorali del ……….., prendiamo atto della Sua assenza ai fini dell’espletamento dell’incarico di presidente/segretario/scrutatore/rappresentante di lista assegnatoLe.

La giustificazione dell’assenza e la corresponsione della retribuzione sono condizionate alla tempestiva produzione da parte Sua di idonea attestazione del presidente del seggio in merito alla funzione svolta, riportante la data e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.

La preghiamo di restituirci, sottoscritta per ricevuta, l’unita copia della presente lettera.

Permessi ai cittadini elettori
In caso di assenza dal lavoro dei dipendenti del settore privato che si recano a votare in comuni diversi rispetto a quello nel quale prestano la loro attività lavorativa, non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. Il lavoratore dovrà chiedere ed ottenere, permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza.

In caso di assenza del dipendente pubblico che si reca a votare in un comune diverso rispetto a quello nel quale presta la propria attività lavorativa, sono previsti i permessi retribuiti ai sensi di quanto previsto dalla circolare della ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10.3.1992.

La concessione del permesso retribuito è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel termine prescritto di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

In questa circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro certi limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno. I limiti sono di un giorno per per le distanze da 350 a 700 km; e di due giorni per le distanze oltre i 700 km o per spostamenti da e per le isole.

Elezioni: agevolazioni per le spese di viaggio
Sono previste delle agevolazioni per le spese di viaggio per raggiungere il proprio seggio.

TRENO E NAVE: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno);
Per usufruire delle agevolazioni, occorre presentare la tessera elettorale. In mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un’autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l’elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Diritti dei candidati alle elezioni
Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale. I cittadini elettori che sono anche candidati alle elezioni non godono, per lo svolgimento della campagna elettorale, di alcun specifico permesso lavorativo retribuito. Solo per i dipendenti pubblici, è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno).

Permessi elettorali docente scuola. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie secondo quanto previsto dal CCNL. Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti dal contratto, ma trattasi di permessi non retribuiti.

Tutti i dipendenti sia pubblici che privati possono fruire dei periodi di aspettativa previsti dal contratto, con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Diritti dei candidati eletti nel 2024 – europee

I lavoratori che da candidati “vincono” le elezioni e sono eletti, se sono eletti membri del Parlamento regionale, nazionale o europeo, ovvero amministratori apicali di enti locali (quali sindaco, presidenti o assessori in enti locali, presidenti di consigli comunali con più di 50.000 abitanti e di consigli provinciali), possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato.

Il periodo di aspettativa vale come servizio effettivamente prestato e le amministrazioni locali presso cui i soggetti prestano l’attività, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi che maturano.

Pertanto, tutti coloro i quali partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto a recuperare:

❖ le giornate di sabato e domenica, se l’orario di servizio settimanale è distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì);

❖ la giornata della domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni (dal lunedì al sabato).

La fruizione delle giornate di riposo avviene, di norma, nel “periodo immediatamente successivo” alle operazioni elettorali, ma per esigenze di servizio è possibile concordare con il Dirigente riposi compensativi in giornate diverse da quelle “immediatamente successive”.

Alcuni esempi di recupero a settimana su 5 giorni

✓ se le operazioni di scrutinio terminano entro la mezzanotte della giornata di lunedì, i riposi compensativi spettano martedì e mercoledì (salvo accordi con Dirigente)

✓ se le operazioni di scrutinio terminano d

settimana su 6 giorni

✓ se le operazioni di scrutinio terminano entro la mezzanotte della giornata di lunedì, il riposo compensativo spetta martedì (salvo accordi con D)

✓ se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte della giornata di lunedì (quindi nelle prime ore di martedì), il riposo compensativo spetta mercoledì (salvo accordi con D).

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