A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all’anno;
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso.
I permessi anzidetti (1e 2) non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Durante i predetti permessi al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 21.05.2018
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi
personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione.
Il diniego deve essere motivato e formalizzato.
I permessi orari retribuiti:
a) non riducono le ferie;
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno
eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi
disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi)
del presente CCNL.
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le
indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 80, comma
2, rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL esclusi i compensi per le prestazioni
di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente
rapporto di lavoro.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 21.05.2018.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi
personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione.
Il diniego deve essere motivato e formalizzato.
I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno
eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi
disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi)
del presente CCNL.
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le
indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 80, comma
2, rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL esclusi i compensi per le prestazioni
di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente
rapporto di lavoro.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 21.05.2018.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. L’articolo del nuovo contratto che disciplina questi permessi è il 41.
Il diniego deve essere motivato e formalizzato.
I permessi orari retribuiti:
a) non riducono le ferie;
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore: attenzione, fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) del presente CCNL. e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 21.05.2018.
I nuovi Permessi brevi del CCNL 2022/2023
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio: questo permesso tuttavia non può essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, e non può comunque superare le 36 ore annue.
Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.