Permessi Legge 104 anche se ricoverato

Un dipendente pubblico usufruisce già da qualche anno di tre giorni di permesso mensile retribuito ai sensi dell’art. 33 c.3 della legge 104/92 e ci ha contattato per chiederci se: considerato che la madre assistita entrerà dal prossimo mese in una “casa di riposo”, perderò il permesso retribuito oppure potrò mantenerlo non essendo l’alloggio di destinazione una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale)?

E’ importante precisare in questo contesto che il lavoratore pubblico sarà comunque costretta ad accompagnare la madre con handicap presso le strutture ospedaliere per visite e terapie e pertanto dovrà usufruire ugualmente dei permesse legge 104 anche se la mamma è ricoverata.

Come è noto ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 104/92 “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno […]”.

Ricovero a tempo pieno e permessi Legge 104

legge 104 nella pubblica amministrazione
E’ legittima la scelta di un’amministrazione che, in sede di assunzione dei vincitori di un pubblico concorso, ha dato applicazione all’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, consentendo, in via prioritaria, al soggetto impegnato nella cura di un famigliare disabile di poter optare per la sede più consona alle proprie esigenze.

La Cassazione, con sentenza n. 21416 Sezione Lavoro del 14/8/2019, si è espressa nel merito nel ricovero a tempo pieno affermando che incompatibile con la fruizione del diritto all’assistenza da parte dell’handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o in una struttura residenziale.

Se invece la struttura non può assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno e subentra la ratio dell’istituto dei permessi legge 104 che appunto consentono l’assistenza della persona invalida che altrimenti garantita non sarebbe garantita al 100%.

Anche l’Aran, con un suo parere e recependo questa sentenza chiarisce che il termine “ricovero” di cui all’art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.

Orbene, alla luce delle considerazioni svolte il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

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