PERMESSI LAVORATIVI

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). Questi permessi di tre giorni al mese o, in alternativa, di due ore al giorno sono retribuiti e coperti da contributi figurativi. Questi permessi lavorativi, previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell’handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992). È quindi importante verificare cosa prevede il proprio verbale. La domanda di concessione dei permessi va rivolta all’azienda (o amministrazione) e all’INPS usando specifici moduli e allegando il verbale di handicap grave. I moduli si possono reperire presso qualsiasi CAF o Patronato sindacale oppure online sul sito dell’INPS.
Una volta concessi, l’articolazione dei permessi va concordata con l’azienda o con l’amministrazione. I tre giorni di permesso possono, se l’azienda è d’accordo, essere anche frazionati in ore.

CONGEDI PER CURE

I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta. (riferimento Legge 118/1971, Decreto legislativo 509/1988).
Il primo requisito è quella della percentuale minima di invalidità, fissata, da ultimo, nel 1988 al 50%. Ma essere invalidi non è sufficiente: è necessario sia certificata la necessità di cure e che tali cure siano correlate all’infermità (affezione, patologia, o menomazione) invalidante già accertata, quale – ad esempio – una patologia oncologica. Tornando alla procedura per l’ottenimento dei congedi la condizione di malattia e la correlazione con l’origine dell’invalidità devono essere dichiarate – e quindi autorizzate – da un medico competente. La norma originaria si riferisce al “medico provinciale” le cui funzioni sono assorbite attualmente dall’Azienda sanitaria locale.
La richiesta del congedo – unitamente alla certificazione del medico ASL – va inoltrata dal lavoratore al datore di lavoro.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il datore di lavoro non ha alcuna discrezionalità nella concessione del congedo e neppure nella limitazione delle durata. Il datore di lavoro non può, quindi, che prendere atto della comunicazione del lavoratore, che è obbligato a trasmetterla nelle forme previste dal proprio Contratto Collettivo di Lavoro o, se in questo non vi sono indicazioni, in modalità analoga alle comunicazioni relative alla “ordinaria” malattia. I congedi per cure sono retribuiti rientrando nella “categoria” di assenza per la malattia (2110, Codice Civile).
L’articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto “periodo di comporto” individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Alle autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Le assenze per congedi per cure non vanno computati nel periodo di comporto. Si tratta di un congedo ulteriore, peraltro “retribuito a carico del datore di lavoro”.

Tratto da https://www.ail.it/area-pazienti/diritti-e-agevolazioni/lavoro/i-permessi-lavorativi

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