Pensione di vecchiaia nel pubblico impiego
La pensione di vecchiaia è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa dal servizio per aver maturato i limiti anagrafici e contributi previsti dalla legge.
L’ultima riforma previdenziale ha ridefinito i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che nel regime contributivo.
Inoltre, dal 2013, il requisito anagrafico deve essere adeguato all’aumento della speranza di vita (con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019). I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono diversi in base al sistema di calcolo da utilizzare per determinare l’importo del trattamento.
I requisiti nel sistema retributivo e misto sono:
Anni | Uomini | Donne |
2015 | 66 anni e 3 mesi* | 66 anni e 3 mesi* |
2016 | 66 anni e 7 mesi* | 66 anni e 7 mesi* |
2017 | 66 anni e 7 mesi* | 66 anni e 7 mesi* |
2018 | 66 anni e 7 mesi* | 66 anni e 7 mesi* |
2019 | 67 anni* | 67 anni* |
2020 | 67 anni* | 67 anni* |
I requisiti nel sistema contributivo sono:
Lavoratori con 1ᵃ contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996: requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia prima del compimento del 70° anno di età | ||||
Anno | Uomini | Donne | Requisito contributivo | Importo minimo pensione |
2015 | 66 anni e 3 mesi* | 66 anni e 3 mesi* |
20 anni di contribuzione |
1,5 l’importo dell’assegno sociale |
2016 | 66 anni e 7 mesi* | 66 anni e 7 mesi* | ||
2017 | 66 anni e 7 mesi* | 66 anni e 7 mesi* | ||
2018 | 66 anni e 7 mesi* | 66 anni e 7 mesi* | ||
2019 | 66 anni e 11 mesi* | 66 anni e 11 mesi* | ||
2020 | 66 anni e 11 mesi* | 66 anni e 11 mesi* |
*i requisiti anagrafici sono comprensivi dell’aumento della speranza di vita
Si prescinde dai requisiti al compimento dei 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione
Lavoratori con 1ᵃ contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996: requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia al compimento del 70° anno d’età | ||||
Anno | Uomo | Donna | Requisito contributivo | Importo minimo di pensione |
2015 | 70 anni e 3 mesi* | 70 anni e 3 mesi* | 5 anni di contribuzione effettiva | nessuno |
2016 | 70 anni e 7 mesi* | 70 anni e 7 mesi* | ||
2017 | 70 anni e 7 mesi* | 70 anni e 7 mesi* | ||
2018 | 70 anni e 11 mesi* | 70 anni e 11 mesi* | ||
2019 | 70 anni e 11 mesi* | 70 anni e 11 mesi* | ||
2020 | 70 anni e 11 mesi* | 70 anni e 11 mesi* |
*i requisiti anagrafici sono comprensivi dell’aumento della speranza di vita
Deroghe e casi particolari
Sono confermati i limiti ordinamentali (65 anni) per il personale:
- che ha maturato i requisiti previgenti entro il 31 dicembre 2011
- gli aventi diritto ai requisiti per la pensione anticipata
In questo caso l’amministrazione procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Requisito anagrafico
Rimangono invariati i limiti di età previsti da specifici ordinamenti per i quali sono richiesti requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, donne ambasciatori, professoresse universitarie).
Non vengono modificati, inoltre, quelli previsti per il personale femminile delle forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, quelli legati al ruolo, alla qualifica e al grado. Inoltre, continua ad accedere alla pensione con un requisito anagrafico agevolato anche il personale femminile delle Poste Italiane S.p.A. e delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno successivo alla data di cessazione dal servizio, ad esclusione delle seguenti categorie per le quali si attua ancora la “finestra mobile” (che si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti):
- soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011
- personale delle forze armate
Forze armate, forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco
Il personale appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco accede al pensionamento di vecchiaia in linea di massima al compimento dei 65 anni e 3 mesi di età (adeguamento alla speranza di vita) ed al raggiungimento di una contribuzione minima di 20 anni. Sono previsti diversi limiti di età a seconda del corpo di appartenenza e del grado.
Dal 1° gennaio 2011 anche per tale personale è prevista la “finestra mobile” per la pensione di vecchiaia, che si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.
Scuola
Per il personale scolastico e universitario sono previsti i medesimi requisiti richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti. È confermato l’accesso al pensionamento sempre e solo dal 1° settembre o 1° novembre e la maturazione dei requisiti:
- anagrafico, entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione
- contributivo minimo, entro il 31 agosto dell’anno di cessazione
Quota 103 in Pensione
Con il messaggio dell’INPS 1681/2023 si dà il via libera alle liquidazioni delle pensioni con «quota 103», infatti sono stati implementati i programmi per la liquidazione delle pensioni quota 103 (pensione anticipata flessibile) con almeno 62 anni di età e 41 di contributi prevista dalla legge n. 197/2022. Lo rende noto
Quota 103
La nuova formula di pensionamento anticipato è stata approvata con l’ultima legge di bilancio (legge n. 197/2022) e consente ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Inps, inclusa la gestione separata, di lasciare il lavoro con 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. I requisiti, precisa l’Inps, vanno maturati necessariamente entro fine anno 2023 ma la domanda, eventualmente, si può presentare anche nel 2024 o nel 2025 («cristallizzazione del diritto»). Il requisito contributivo si può maturare anche cumulando gratuitamente i periodi contributivi non sovrapposti temporalmente nelle gestioni INPS (ma non le casse professionali).