La pensione è concessa ai lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente, anche se non altamente invalidante come nel caso dell’inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ma tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
La pensione è concessa ai lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente, anche se non altamente invalidante come nel caso dell’inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ma tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
Hanno diritto alla pensione ai lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, accertata dalla Commissione Medica dell’Asl (art. 13, Legge 274/91).
Non e’ necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dall’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), ma deve essere tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
Anzianità contributiva
L’iscritto che cessa dal servizio, per sopravvenuto stato d’inabilità al lavoro, consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se in possesso di:
- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, anche non continuativi (Legge 379/55 e D.P.R. 1092/73)
Presentazione della domanda di visita medica
La domanda deve essere presentata, tramite il datore di lavoro, allegando il certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
La visita medico – collegiale deve essere richiesta, comunque, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione dal servizio (art. 7 Legge 379/55).
La visita medico – collegiale
E’ effettuata dalla Commissione Medica presso la ASL territorialmente competente (art. 13, Legge 274/91).
Misura della pensione
La pensione è calcolata sulla base dell’effettiva anzianità contributiva maturata, quindi senza alcuna maggiorazione.
Domanda
Una volta ricevuto il verbale con il riconoscimento dell’inabilità a proficuo lavoro, il lavoratore viene dispensato dal servizio. In seguito deve essere presentata la domanda di pensione per inabilità.
Decorrenza della prestazione
Per le pensioni d’inabilità, l’erogazione del trattamento decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.
- Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G. U. 16 agosto 1995. n.190)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)
- Legge 11 aprile 1955, n. 379: Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro (G.U. 16 maggio 1955, n. 112, S.O.)
- Legge 4 febbraio 1958, n. 87: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (G.U. 6 marzo 1958, n. 57)
- Legge 12 agosto 1962, n. 1353: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all’ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati(G.U. 17 settembre 1962, n. 234)
- Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 : Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
- Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092: Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120)
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