Anche per i dipendenti pubblici il criterio di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dai singoli lavoratori alla data del 31 dicembre 1995. Il metodo contributivo è del tutto simile a quello dei dipendenti privati e degli autonomi.
Qualche precisazione va fatta, invece, per la determinazione della quota “retributiva”. Il metodo di calcolo è praticamente simile a quello utilizzato per i dipendenti privati, ossia somma di due quote (A e B): quota “A”, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato al 31 dicembre 1992 in base all’anzianità contributiva maturata alla stessa data; quota “B” determinata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento.
Per il calcolo della quota A (anzianità maturata fino al 1992) si fa riferimento alle vecchie regole, precedenti la riforma Amato.
Pensione nel pubblico impiego e rendita
La retribuzione utilizzata per determinare l’importo della rendita è costituita dall’ultimo stipendio che per gli statali viene maggiorato di una quota convenzionale dei 18% per tenere conto, in modo forfettario, di alcune voci, come lo straordinario ed altri assegni, non rientranti nella base pensionabile. Inoltre, l’indennità integrativa speciale, e cioè la contingenza dei dipendenti pubblici, in passato veniva calcolata a parte e corrisposta, per chi andava in pensione per limiti di età, nella misura dell’80%, indipendentemente dall’anzianità di servizio raggiunta.
Quanto ammonta la pensione degli impiegati pubblici?
L’ammontare del trattamento relativo all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è stabilito per gli statali, in misura pari al 3% della retribuzione pensionabile, per l’anzianità minima di servizio di 15 anni. Per ogni anno utile oltre il quindicesimo, l’aliquota di rendimento viene aumentata dell’1,8% fino a raggiungere l’80% in presenza di 40 anni di anzianità.
Pensioni personale ASL e Enti locali
Per il personale degli enti locali e delle Asl, il trattamento spettante si ricava moltiplicando lo stipendio pensionabile per l’aliquota di rendimento variabile in base all’anzianità di servizio utile. Si va da un minimo del 37,5% per una copertura assicurativa di 15 anni al 100% per i 40 anni.
Nella valutazione dell’aliquota di rendimento, i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 1995 in poi valgono il 2% l’anno: cioè l’aliquota viene determinata sommando alla precedente aliquota prevista quella del 2%.