Nuovo contratto: lavoro straordinario nel pubblico impiego

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Per pagare gli straordinari l’ufficio del personale provvedere con i relativi oneri e con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL del 1.4.1999.

Quando il dipendente pubblico intende effettuare lavoro straordinario per esigenze di servizio questo deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.

La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

  • al 15% per il lavoro straordinario diurno;
  • al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
    ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  • al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

La presente disciplina disapplica e sostituisce quella precedente.

Cosa è la Banca delle ore

Con l’obiettivo di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi
compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita presso le pubbliche amministrazioni la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.

L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

A livello di ente, previa informazione ai sensi dell’art. 4, comma 6 (Informazione) o dell’art. 6, comma 5 (Organismo paritetico per l’Innovazione) viene effettuato il monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed il suo utilizzo.

Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Lascia un commento