Il Decreto Crescita (Dl 34/2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, all’addizionale comunale Irpef, dall’Imu e dalla Tasi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che ciò avvenga entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
A questo fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico al ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Quindi adesso viene eliminata la disposizione che fissava l’efficacia di tutte le deliberazioni regolamentari degli enti locali al 1° gennaio dell’anno di riferimento, purché adottate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Le novità, che riguardano in particolare la Tari, l’imposta di pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la Tosap, non inficiano sui termini di approvazione degli atti, che restano fissati alla data di approvazione del bilancio di previsione, come disciplinato dal comma 16 dell’articolo 53 della legge 388/2000.
Tuttavia rispetto alla regolamentazione dei versamenti di questi tributi cambia qualcosa in quanto può essere messa a rischio la possibilità da parte dell’ente di esigere nell’anno le nuove aliquote e tariffe. Se la scadenza è, infatti, fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, il pagamento da parte del contribuente deve essere effettuato sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.
Saranno invece esigibili i nuovi importi se la scadenza cade in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno. In questo caso il pagamento deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. La mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre determina per questi tributi l’applicazione degli atti adottati per l’anno precedente.