Nuove disposizioni da adottare in ufficio in difesa del Covid 19

Nonostante l’emergenza covid ha richiesto l’utilizzo dello smart working sono molti i dipendenti pubblici che sono in presenza in ufficio.

Questo purtroppo non va bene soprattutto nei casi in cui è il datore di lavoro, cioè la pubblica amministrazione a non obbligare i propri i dipendenti a mettersi in tele lavoro.

Si rileva che i casi di impiegati in presenza negli uffici pubblici sono spesso dettati dalla mancata organizzazione ad origine della PA nell’attuazione del tele lavoro. Eppure con la riforma Madia tutti gli enti pubblici dovevo incominciare ad adottare tale modalità lavorativa.

Grazie al covid-19 e alla presenza in ufficio, per mancata adozione dello smart-working dei dirigenti dei pubblici uffici le linee da continuare ad adottare durante l’orario di lavoro sono le seguenti.

In ottica di prevenzione e al fine di ottemperare ai protocolli Covid si comunica che non sarà possibile, se non per comprovate esigenze di servizio, spostarsi tra Servizi o Uffici differenti dal proprio.

Si sottolinea l’importanza di utilizzare in maniera primaria modalità di comunicazione che permettano il mantenimento delle distanze sociali, quali chiamate telefoniche, strumenti Voip, email e altri strumenti digitali adottati dall’Ente.

Qualora la necessità sia tale da non poter rispettare le modalità di comunicazione o trasmissione di informazioni sopra citate, si dovrà adottare il regolamento anti-contagio previsto dal “Piano delle misure di contenimento e contrasto” dell’Ente e dalla normativa vigente.

Inoltre, data l’evoluzione della situazione emergenziale dovuta alla presenza del Sars-Cov-2 si
richiama l’attenzione e si sottolinea l’importanza di tenere durante l’orario di lavoro un
comportamento finalizzato alla tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, così come normato dall’art. 20 del D. Lgs. 81/08 “Obblighi dei
lavoratori.

Misure generali applicabili secondo l’Allegato 19 del DPCM 14.01.2021:

  1. lavarsi spesso le mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
    mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
    come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie

COVID-19 – sospensione dell’obbligo di indossare la mascherina a scuola da parte di minore con difficoltà respiratorie

Il Consiglio di Stato, sul proprio sito istituzionale, mette in evidenza il decreto della sezione Terza 1° marzo 2021, n. 1006, così riportandone, in sintesi, i contenuti: “Sospensione dell’obbligo di indossare la mascherina per l’intera giornata scolastica da parte di un minore che ha dimostrato difficoltà respiratorie deve essere sospeso, in via monocratica, l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica da parte di un minore che ha dimostrato difficoltà respiratorie connesse all’uso della mascherina.

Ha chiarito la Sezione che le prescrizioni O.M.S. mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari più giovani, ed in particolare la salute e la capacità di pieno apprendimento oltreché di sviluppo psicosociale, assumendo così il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono l’ambito della azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge dai successivi verbali CTS che la stessa  ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva.

Ha aggiunto il decreto che, invece, per la ulteriore e generale popolazione studentesca di minori di anni 12 – a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltà respiratorie connesse all’uso del DPI – la sospensione erga omnes dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti; ciò non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo – una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del T.A.R. e il decreto odierno – il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso”. 

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