L’elezione del presidente del consiglio dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in esecuzione delle modifiche statutarie apportate ex art.39, c.1, ultimo capoverso del TUEL n.267/2000, può avvenire solo successivamente al rinnovo degli organi.
(Parere 6458 del 19/2/2024)
Il sindaco di un comune, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ha comunicato che è in corso la modifica dello statuto comunale, approvato nel febbraio 2000 e mai aggiornato alle norme del decreto legislativo n.267/2000.
In particolare, la revisione riguarderebbe l’istituzione del presidente del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000. È stato chiesto se, dopo l’entrata in vigore dello statuto modificato, sia possibile procedere all’elezione del presidente nel corso dell’attuale consiliatura, insediatasi da poco più di due anni. Si ricorda che l’articolo 6, comma 5, del citato d.lgs. n.267/2000 prevede che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente. Come è noto, ai sensi dell’art.39, comma 1, ultimo capoverso del T.U.E.L. n.267/2000, “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”.
La norma in esame prevede che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio. Va evidenziato che tale disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”.
Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento, tenuto conto che è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato, previsto dalla legge. In conformità ad un principio di coerenza giuridica per cui l’imputazione ad un nuovo soggetto (presidente del consiglio) di funzioni di competenza del sindaco in carica può avere luogo soltanto una volta esaurito il mandato elettorale, si ritiene che in codesto ente l’elezione del presidente del consiglio, in esecuzione delle modifiche statutarie che saranno apportate, non possa che avvenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica.
Unione di Comuni – Dimissioni del presidente
In caso di dimissioni del presidente, alla luce dello statuto dell’Unione, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione “assenza”, in maniera tale da ricomprendervi anche l’ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.
(Parere n.4671 dell’8.2.2024)
In riferimento alla nota con cui una Prefettura ha chiesto l’avviso di questa Direzione Centrale in merito alla questione relativa alle dimissioni presentate, in data 19 gennaio scorso, dal presidente dell’Unione dei Comuni …, di cui il consiglio ha preso atto il 29 gennaio u.s..
In particolare, l’Ufficio Territoriale del Governo ha evidenziato che, a causa delle intervenute dimissioni, si sarebbero verificate difficoltà nella continuità dell’azione amministrativa dell’ente, in quanto le nomine dei responsabili di settore erano state prorogate con decreto del presidente fino al 31 gennaio 2024.
Anche il segretario del Comune di …, comune aderente alla predetta Unione, con nota del 6 febbraio scorso ha richiesto espresso parere in relazione alla problematica sopra descritta segnalando una serie di questioni. Al riguardo, si osserva che la figura del presidente è disciplinata dagli artt.24 e 25 dello statuto dell’Unione dei Comuni indicata. In particolare, il comma 2, lett.d) del citato art.25 annovera, tra le funzioni e competenze spettanti allo stesso, anche quella di nominare “il Segretario dell’Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi”, la cui compiuta disciplina è rinvenibile agli artt.18 e ss. del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Si è, di conseguenza, posta la questione concernente l’individuazione del soggetto competente all’esercizio delle funzioni presidenziali. Al riguardo, la normativa sopra menzionata non disciplina espressamente l’ipotesi delle dimissioni del presidente. Tuttavia, l’art.26 dello statuto, nel prevedere la figura del vice presidente, specifica che esso viene nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti all’Unione, e che “sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”. Tanto premesso, pur a fronte della mancata espressa previsione della figura a cui spetterebbe esercitare le funzioni presidenziali, in caso di dimissioni del presidente, ed alla luce della lettera della disposizione statutaria da ultimo richiamata, sembrerebbe che nulla osti alla possibilità di interpretare estensivamente la locuzione “assenza”, in maniera tale da ricomprendervi anche l’ipotesi delle dimissioni, quale forma di assenza a carattere non temporaneo.
La prospettata soluzione interpretativa garantirebbe la continuità dell’azione amministrativa, che altrimenti rischierebbe di risultare paralizzata.
Da ultimo, si rammenta che, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli enti locali, spetterebbe all’ente interessato valutare l’opportunità di indicare, con apposita normativa statutaria o regolamentare, una disciplina puntuale in materia di dimissioni del presidente dell’Unione dei Comuni, ovvero, alternativamente, procedere ad una interpretazione autentica della disposizione sopra esaminata.