Modello ricorso al Prefetto: codice della strada – guida in stato di ebbrezza

L’articolo 203 del Codice della Strada ammette il ricorso al prefetto nei tempi previsti, la cui proposta deve essere avanzata al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione secondo 3 modalità:

Inviando al medesimo ufficio o comando una raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC

Presentandosi all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore.

Presentando il ricorso direttamente al prefetto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Ecco un esempio di Modello di ricorso al codice della strada art 203  Codice della Strada in caso di fermo amministrativo di veicolo

Al Sig. Prefetto della Provincia di
……………

Il  sottoscritto/a …………………………. nato/a a …………………… il …………………… e domiciliato/a in ……………………. in via ……….. presso la rispettiva madre/padre ………

P R E M E S S O

che con verbale n. FR/ 44444444444 del ../../……..2023 notificato il giorno …………… dalla Polizia Municipale di …………….. di Via …………….n. …., gli è stata contestata la violazione dell’art. 224 ter del Codice della Strada, quale sanzione accessoria ex art. 186 comma 2 lett. B del C.d.S. – propone ricorso per ottenere lo svincolo del fermo amministrativo ai soli fini di radiare e rottamare l’auto tg. AAAAAAA, per i seguenti motivi:

il veicolo risulta gravemente incidentato in tutte le sue parti e pertanto del tutto inutilizzabile, oltre ad essere immatricolato da oltre 10 anni (2011) ed essere stato affidato in custodia a legittimo proprietario (il sottoscritto).
Dichiaro come peraltro risulta dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di ……., che il sinistro che ha dato causa a tali conseguenze non ha coinvolto nessun’altra persona e cosa e che pertanto, nessuno ha nulla da pretendere o da accertare sul mezzo in questione; che il veicolo si trova in custodia presso la …………………….

Sulla base delle motivazioni suesposte

C H I E D E

l’annullamento del verbale con conseguente svincolo dal Fermo Amministrativo ex art. 224 ter C.d.S. e l’archiviazione di tale sanzione accessoria ai fini della radiazione e rottamazione del veicolo di mia proprietà

Ringrazia

DATA FIRMA

Fonte Normativa articolo 203 codice della strada

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno ((o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ((o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).
In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

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