Una eccezione alla regola generale dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso è stata introdotta dalla legge n. 56 del 1987 poi recepita nel d.lgs. 165/2001 in base al quale le assunzioni agli impieghi nelle PA avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute presso gli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Tale modalità di assunzione era adottata obbligatoriamente per la copertura dei posti fino alla quarta qualifica funzionale in base all’ordinamento professionale previgente che prevedeva, per l’accesso a tali qualifiche, il solo titolo di studio della scuola dell’obbligo. In conformità al nuovo ordinamento professionale, le precedenti qualifiche funzionali interessate da questa particolare modalità di accesso corrispondono a posizioni lavorative inquadrabili nella categoria A e nelle categorie B1 e B2.
Si deve rammentare che l’ampio ambito di autonomia concesso in materia consentirà agli enti di dotarsi di propria specifica disciplina che potrà incidere anche sul requisito del titolo di studio per l’accesso dall’esterno e conseguentemente sulle modalità di assunzione ad esso collegate. Le modalità ed i criteri di attuazione di questa particolare forma di assunzione sono stati individuati dal d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successivamente compendiati e completati dal d.P.R. 487 del 1994.
Tali disposizioni prevedono che le amministrazioni pubbliche effettuino le assunzioni per le categorie di lavoratori comprese nell’ambito di applicazione della legge n. 56 del 1987, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione, secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle predette liste, da parte delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti. I lavoratori da avviare a selezione a seguito di richiesta inoltrata dalla pubblica amministrazione al centro per l’impiego competente per territorio sono individuati tra i soggetti che si presentano presso la sezione stessa nel giorno prefissato per l’avviamento, che viene pubblicizzato attraverso vari mezzi di informazione.
All’individuazione dei lavoratori la sezione circoscrizionale procede secondo l’ordine di punteggio, con precedenza per coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 16 della legge n. 56 del 1987. Le modalità che prevedono la pubblicità e semplificano le procedure rispetto a quelle originariamente previste sono state introdotte dal d.l. 1º ottobre 1996, n. 510 convertito nella legge 28 novembre 1996, n.608. L’ente richiedente, ricevuta la comunicazione di avviamento, deve convocare i lavoratori avviati per sottoporli a selezione di idoneità, seguendo l’ordine di avviamento.
Nel giorno e luogo stabiliti nell’avviso di convocazione, la commissione giudicatrice, appositamente nominata dall’ente, provvede ad effettua- re la selezione di idoneità che deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative e deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni senza alcuna valutazione comparativa. Le operazioni di selezioni sono a pena di nullità, pubbliche e sono precedute da apposita pubblicità mediante avviso sull’albo pretorio dell’ente.