Ogni docente o insegnante ha il diritto di chiedere la mobilità per l’anno successivo ed essere trasferito presso altra sede scolastica. Nel caso in cui un docente chiede la mobilità e la ottiene con il trasferimento ad altro istituto scolastico perde il punteggio maturato con continuità presso l’ultima scuola. Il punteggio di servizio comprende tutti gli di lavoro svolti e cioè sia gli anni di servizio in ruolo che gli anni di servizio prima di ottenere il famigerato ruolo.
Come viene calcolato il punteggio scolastico?
Il servizio prestato nel ruolo di appartenenza viene valutato con 6 punti per ogni anno sia nella mobilità volontaria che nella mobilità d’ufficio. Il servizio pre-ruolo è valutato con 6 punti per ogni anno nella mobilità volontaria e con 3 punti per ogni anno per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto nella mobilità d’ufficio. Il punteggio di servizio non cambia in seguito al trasferimento volontario.
Quindi nella mobilità volontaria scolastica in caso di trasferimento ottenuto si perde il punteggio per continuità svolto nell’ultima scuola e non il punteggio di servizio che viene sempre mantenuto.