Gli enti locali prima di indire un nuovo concorso devono utilizzare le graduatorie vigenti e valide. Anche la stessa formulazione dell’articolo 30 comma 2-bis del decreto legislativo 165/2001 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alla mobilità prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali. Anche la sentenza n. 178 del 2014 ha affermato che tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha dato preferenza al primo metodo di reclutamento per la maggiore celerità con cui lo stesso consenti di addivenire all’assunzione e per ragioni di economia procedurale.
In definitiva, ragioni di ordine sia letterale che sostanziale inducono a confermare l’orientamento prevalente in giurisprudenza ovvero l’ente deve esperire preventivamente la mobilità obbligatoria dopo di che deve ricorrere prioritariamente alle graduatorie esistenti e solo in assenza, può svolgere un nuovo concorso pubblico previo ricorso alla mobilità volontaria. Anche il decreto legislativo n. 90/2014 afferma che gli Enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all’articolo 4 comma 3 del d.l. n. 101/2013 secondo cui l’avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica dell’esaurimento delle graduatorie ed in particolare dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa p.a., di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate – e dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatore vigenti e approvate a a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
La mobilità dovrebbe prevalere rispetto allo scorrimento del concorso in quanto a costo zero per la pubblica amministrazione nel suo insieme e con un effetto di neutralità finanziaria univocamente riconosciuto dalla Corte dei Conti. E’ anche vero che la mobilità non sempre si perfeziona e l’economia si produce: ciò premesso l’obbligo previsto dall’art. 30 comma 2-bis del d.lgs. n 165/2001 e l’obbligo previsto dall’art. 3 comma 5-ter del d.l. n. 90/2014 devono essere pesati con molta attenzione al fine di comprendere quali dei due viene per primo. In un contesto di grave crisi come quello che stiamo attraversando, danni peraltro, non pare possibile prescindere dall’esigenza di adottare le procedure più idonee rispetto all’obiettivo generale della spending review, ad esempio verificando all’inizio della procedura la configurabilità della mobilità sia obbligatoria o volontaria.
Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato più volte che la celta su come operare tra la mobilità e lo scorrimento attiene alla potestà di auto-organizzazione dell’Ente Pubblico, la quale costituisce la risultante di complessi apprezzamenti di carattere funzionale e soprattutto nell’attuale quadro congiunturale di finanza pubblica, inerenti la programmazione economica. Il favor riconosciuto dall’ordinamento allo scorrimento delle graduatorie aperte è solo tendenziale e comunque limitatamente ai rapporti con nuovi concorsi. Tuttavia l’orientamento della giurisprudenza va letto non in termini di obbligatorietà procedurale: sicché in assenza di nuove procedure concorsuali la P.A. non è obbligata a prendere in considerazione eventuali domande provenienti da coloro i quali occupano una posizione di comando o fuori ruolo potendo optare invece per lo scorrimento di una graduatoria.
La stessa funzione pubblica definiva la disposizione del coma 2-bis come una mobilità privilegiata nel senso che richiedenti aventi diritto non sono assoggettati ad alcuna procedura selettiva in quanto trattasi di soggetti che intendono occupare stabilmente attraverso la mobilità, la loro idoneità a svolgere detta funzione si dà per acquisita. La non obbligatorietà procedurale, tuttavia, non snatura la funzione della mobilità quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della Pubblica Amministrazione globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa.
In tal senso va ricordata la decisione del TAR Campania, n. 5814 secondo cui nell’attuale ordinamento l’utilizzazione della graduatoria dei candidati utilmente collocati in graduatoria è da preferire rispetto all’indizione di un nuovo concorso, salvo che ricorrano particolari ragioni che rendano opportuno il ricorso a questa second forma di reclutamento del personale, ragioni che devono essere esplicitate dall’Amministrazione con congrua motivazione.
In alcuni casi la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile con conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione. Anche nel caso di indizione una procedura di mobilità, in presenza di una graduatoria ancora valida ed efficace, occorre quindi una apposita puntuale motivazione che giustifichi la scelta di ricorrere alla procedura di mobilità. Questa potrebbe essere la corretta chiave di lettura: una puntuale motivazione va cercata intanto nelle caratteristiche del posto da ricoprire, nella continuità della prestazione nel caso del comma 2 bis dell’articolo 30, della neutralità finanziaria più volte citata. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta ma al contrario incontra dei limiti