Le procedure selettive nel pubblico impiego devono assicurare in misura adeguata l’accesso dall’esterno. Sovviene l’istituto della mobilità esterna volontaria o obbligatoria: la mobilità tra amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazione (Enti locali) è neutra anche ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali.
L’articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che i vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni. L’ente che vuole acquisire nuovo personale è tenuto quindi a svolgere preventivamente la doppia procedura di mobilità esterna, prassi suggerita anche dall’ANCI.
L’utilizzo di vecchie graduatorie e lo scorrimento
Le graduatorie concorsuali sono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti inerenti allo stesso profilo e alla stessa categoria che si rendono vacanti e disponibili. Questo vale per gli Enti locali. Si sottolinea che l’istituto dello scorrimento delle graduatorie non può essere utilizzato per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati: infatti la ratio della legge mira ad evitare che le Pubbliche Amministrazioni possono essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria i cui nomi sono conosciuti.
Scorrimento delle graduatorie e nuovo concorso pubblico
La posizione soggettiva del soggetto idoneo non vincitore ma collocato utilmente in graduatoria non è poi proprio così tutelata in realtà. Prevale l’orientamento giurisprudenziale secondo cui a fronte di una graduatoria valida ed efficace non è possibile trascurare, attraverso l’indizione di un concorso pubblico, la posizione di soggetti in precedenza selezionati come idonei in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa.
Anche il Consiglio di Stato si è espresso in questi termini:
“in presenza di graduatorie concorsuali validi ed efficaci la decisione con cui l’amministrazione avvia una nuova procedura selettiva deve essere sorretta da una puntuale e approfondita motivazione volta ad illustrare le ragioni della scelta e giustificare il sacrificio delle posizioni giuridiche dei soggetti idonei”
La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non é comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedure al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il consequente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.
In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico.
In secondo luogo acquista importanza anche l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Per esempio le nuove procedure concorsuali prevedono significative diversità rispetto a quella conclusasi con la graduatoria approvata nel 2005. Le differenze riguardano l’introduzione di una prova di lingua straniera e una più specifica indicazione dell’oggetto delle prove di contenuto giuridico. Infatti, in queste ultime non soltanto si fa riferimento alla legislazione universitaria genericamente intesa, ma in modo maggiormente dettagliato, si considerano anche i procedimenti in atto presso l’Università con l’uso di apparecchiature informatiche.
Queste circostanze risultano idonee a giustificare l’opzione di bandire nuove procedure selettive. In mancanza di tale motivazione l’avvio di una nuova selezione e illegittimo: in ogni caso, qualora si sia in presenza di una disposizione sul bando di concorso secondo cui la graduatoria rimane efficace per l’eventuale copertura oltre che dei posti messi a concorso, anche di quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, diviene oltre modo doveroso rispettare la stessa disposizione.
Una volta esercitata da parte della Giunta comunale la discrezionalità di coprire i posti vacanti e disponibili in organico, l’ente non può indire un nuovo concorso prescindendo dalla graduatoria esistente. In definitiva, l’Ente locale può liberamente procedere ad una nuova selezione solo in assenza di graduatorie valide ed efficaci: se c’è una graduatoria è possibile indire una nuova selezione solo in circostanze particolari di cui occorre dar conto adeguatamente (facoltà comunque preclusa in caso di specifica previsione sul bando). Ovviamente ciò non significa che il concorrente idoneo vanti alcun diritto all’assunzione che comunque e subordinata alla scelta discrezionale dell’ente di coprire posti ulteriori.
Fermo restando dunque il diritto soggettivo dei vincitori all’effettiva assunzione, per quanto concerne gli idonei la prevalente giurisprudenza opta per una posizione di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria in caso di aumento del numero dei posti vacanti nella medesima amministrazione, ovvero in altra se convenzionata.
Scorrimento graduatoria o mobilità volontaria?
Il punto è controverso, in assenze di specifiche disposizioni le amministrazioni godono di ampia discrezionalità in merito alla scelta della procedura concorsuale da adottare: l’esistenza di una graduatoria ancora valida limita ma non esclude l’indizione di un nuovo concorso mediante la procedura di mobilità: infatti quest’ultima è alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie. Sembra emergere un primato della mobilità rispetto all’indizione di un nuovo concorso considerato che questa percorso consente sia l’acquisizione di personale già formato che l’assorbimento di eventuale personale eccedentario, con i connessi risparmi di spesa.
Concludendo è opportuno precisare che la procedura di mobilità rappresenta una ipotesi di cessione del contratto pertanto gli enti locali secondo la giurisprudenza devono limitarsi a stabilire i requisiti di accesso al posto pubblico. Il candidato in possesso di tali requisiti non può essere dichiarato inidoneo.
Quindi in caso di nuove assunzioni le tappe da seguire sono:
- mobilità volontaria;
- se infruttuosa e si ci sono spazi assunzionali procedere con la mobilità obbligatoria;
- se infruttuosa quella obbligatoria e se il posto è preesistente ad una graduatoria valida procedere con lo scorrimento della graduatoria;
- in assenza di graduatoria da scorrere procedere con nuova selezione.