Nel caso di mobilita del personale per trasferimento di attività tutto è definito per legge applicando l’articolo 2112 del codice civile e le procedure della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Tra comparti diversi il trasferimento avviene a seguito di accordo stipulato tra le amministrazioni ed in base a quanto disposto dal C.C.N.L..
Per gli enti pubblici territoriali si prevede che le economie relative alla minor spesa di personale restino a disposizione del bilancio e vengano utilizzate per la formazione e riqualificazione del personale. Sono fatte salve le norme relative al dissesto.
L’art. 13 del Collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183) ha innovato la disciplina in tema conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi anche a soggetti privati.
In chiara applicazione del principio del divieto della duplicazione della spesa il citato articolo stabilisce che al personale adibito al servizio oggetto di trasferimento o esternalizzazione, in caso di mancato trasferimento al nuovo datore di lavoro (ente pubblico o privato) titolare del servizio trasferito, dovrà essere dichiarato in esubero ed essere inserito nelle liste di disponibilità.
A tal fine si segnala che una sanzione in caso di mancata individuazione di unita di personale eccedente è stata prevista dall’art. 50 del d.lgs. n. 150 del 2009 che ha introdotto il comma 1-bis all’interno dell’articolo 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale disposizione prevede che la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unita di personale é valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.