La normativa di riferimento
Considerato che i commi 227 e 228, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2016, intervengono sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, vengono rimodulate (aumentandole) le limitazioni al turn over per specifiche amministrazioni, le quali, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Come è ormai noto i dipendenti pubblici possono trasferire la sede di lavoro con mobilità o interscambio. La Corte dei Conti precisa che i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile perché il loro costo permane per la pubblica amministrazione. Pertanto, non si può far prevalere la deroga prevista dall’art. 1, comma 228, L. n. 208 del 2015, rispetto al divieto di cui all’art. 14, comma 7, D.L. n. 95 del 2012. Se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica.
La deroga può, pertanto, essere esercitata nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo le mobilità eventualmente verificatesi nell’anno considerato. Si ricorda che i limiti di spesa per il personale per i singoli comuni sono recati dalla L. n. 296 del 2006, commi 557 e ss. o dal successivo comma 562. Il comma 557 dispone che gli enti territoriali assicurino “la riduzione delle spese di personale” “garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia”.
Il processo di riduzione della spesa va perseguito, in base alla norma richiamata, agendo su due direttrici:
a) la “razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico”, in sintonia con le richiamate linee guida;
b) il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa”.
Il comma 557-quater specifica che “il contenimento delle spese di personale” va realizzato “con riferimento al valore medio del triennio”.
I giudici contabili osservano che nel calcolo deve essere considerata la spesa sostanziale, che include tutte le forme di esternalizzazione, che non deve superare il tetto complessivo stabilito dalla media del triennio 2011-2013, da intendere in senso statico.
Concludendo possiamo affermare che spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare attentamente le fattispecie prospettate al fine di addivenire ad una corretta applicazione dei tetti di spesa per il personale vigenti, in riferimento alla specifica situazione descritta.