Mobilità nel pubblico impiego

Chiarimenti in materia di “Piattaforma unica di reclutamento” (www.InPA.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

1. Premessa

Al fine di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione sono state introdotte misure urgenti in materia di reclutamento del personale che, a partire dal decreto-legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021), hanno ridisegnato la fisionomia dei concorsi pubblici e introdotto meccanismi di accelerazione delle nuove assunzioni, gettando le basi per le misure ordinamentali contenute nel successivo decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021) e, da ultimo, nel decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022).

Le misure, finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle amministrazioni interessate, si collocano in un percorso più ampio di riforma volto ad assicurare il reclutamento di nuove competenze e a definire prospettive di sviluppo e crescita professionale del personale della pubblica amministrazione.

In particolare, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, inserisce l’articolo 35-ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento 1 (di seguito “Portale”), disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Per la corretta e omogenea attuazione della nuova disciplina normativa si illustrano di seguito le funzionalità del Portale e le relative modalità di accesso e di utilizzo da parte delle amministrazioni, alla luce delle finalità della normativa vigente e degli obiettivi definiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Finalità, ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento

Il Portale (www.InPA.gov.it), sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione, rientra nelle azioni per la realizzazione degli obiettivi

di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico previste dal PNRR (Missione 1, Investimento 2.1).

Le funzionalità sono state realizzate per assicurare modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che garantiscano l’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico.

Il comma 1 del richiamato articolo 35-ter decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, in particolare, che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione al Portale.

Il percorso di accesso è regolato in differenti fasi in quanto, secondo la disciplina normativa, il ricorso al Portale per le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti è facoltativo dal 1° luglio 2022 e obbligatorio dal 1° novembre 2022.

Come si dirà di seguito, peraltro, le stesse amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare gli avvisi di mobilità sul Portale a decorrere dal 1° luglio 2022.

Ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Personale in regime di diritto pubblico), i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all’articolo 19 della legge n. 183 del 2010 2.

Sulla base della nuova disciplina normativa, dunque, le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti, dal 1° luglio 2022 facoltativamente e dal 1° novembre 2022 obbligatoriamente, pubblicano i propri bandi di concorso sul Portale e, tramite la stessa piattaforma, acquisiscono le domande di partecipazione alle procedure selettive.

L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale, fermo restando che le modalità di utilizzo della piattaforma da parte di dette amministrazioni sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

A tal riguardo si precisa che le Regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi delle funzionalità del Portale anche precedentemente all’adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione che ne regolamenterà le relative modalità di utilizzo.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, come anticipato, ha altresì aggiunto il comma 1-quater all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

L’obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità sul Portale si applica, a decorrere dal 1° luglio 2022, a tutte le pubbliche amministrazioni, considerato l’ambito applicativo dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in cui si innesta la nuova disciplina normativa.

Per le Regioni e gli enti locali, invece, le modalità di utilizzo del Portale, anche ai fini delle procedure di mobilità, saranno definite nel richiamato decreto ministeriale, fermo restando che dal 1° luglio 2022 dette amministrazioni possono comunque fare ricorso alla piattaforma.

I bandi per il reclutamento e gli avvisi di mobilità sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Le misure introdotte dal decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022) completano la disciplina normativa contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021), a cui integralmente si rinvia, in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle amministrazioni pubbliche 3.

Si evidenzia, peraltro, che l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha esteso l’ambito applicativo del Portale, consentendo a tutte le pubbliche amministrazioni 4 di ricorrere alla piattaforma per il conferimento di incarichi professionali tra cui rientrano anche quelli non connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina normativa richiamata, attraverso il Portale è possibile svolgere le seguenti attività:

a) pubblicare i bandi per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021). Resta fermo quanto previsto dal richiamato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022);

b) ricevere e monitorare le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);

c) acquisire e ricercare i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);

d) pubblicare le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);

e) ricercare professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021), previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dal richiamato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022);

f) effettuare comunicazioni dirette ai candidati.

Occorre da ultimo precisare che, all’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, indicando un indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente a un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

Tali previsioni normative consentono al cittadino interessato di presentare la propria storia curriculare, mettendo a disposizione della pubblica amministrazioni informazioni di dettaglio che rappresentano uno strumento di reclutamento e gestione del personale imprescindibile per realizzare le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e migliorare la qualità dei servizi pubblici.

3. Registrazione al Portale unico del reclutamento e requisiti della pubblica amministrazione aderente

A decorrere dal 1° luglio 2022, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le autorità amministrative indipendenti possono utilizzare il Portale del reclutamento, attraverso il ricorso a funzionalità che si aggiungono a quelle già sviluppate.

Per accedere al Portale e utilizzare le relative funzionalità, occorre che ogni pubblica amministrazione aderisca attraverso un processo di c.d. “accreditamento” con il supporto del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Preliminarmente l’amministrazione interessata individua un Responsabile Unico (di seguito RU), incaricato ad accedere a tutte le funzioni rese disponibili, il quale, attraverso una richiesta di accreditamento sul Portale, può operare in nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza. Il Legale Rappresentante della pubblica amministrazione interessata può confermare o negare la richiesta del RU.

Il c.d. processo di “accreditamento” si articola nei seguenti passaggi operativi:

1. Il RU accede al Portale e, all’interno dell’apposita sezione “Area Amministrazioni”, scarica il modulo di richiesta di accreditamento;

2. il RU si autentica sul Portale mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) all’interno della stessa sezione “Area Amministrazioni”;

3. il RU “carica” il modulo di richiesta (di cui al punto 1) debitamente compilato e firmato digitalmente, procedendo poi all’invio della richiesta di accreditamento;

4. il Portale invia tramite posta elettronica certificata (PEC) il modulo di richiesta, compilato e firmato digitalmente dal RU, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) associato tramite l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) al domicilio digitale della pubblica amministrazione selezionata;

5. la pubblica amministrazione riceve dal Portale una posta elettronica certificata (PEC) contenente in allegato il modulo di richiesta compilato e firmato dal RU e un link al “form”

online che il Legale Rappresentante può utilizzare per autorizzare o rifiutare la richiesta di accreditamento del RU;

6. il Legale Rappresentante della pubblica amministrazione, previa autenticazione mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), accede al link per procedere all’autorizzazione o al diniego della richiesta;

7. il Legale Rappresentante carica sul “form” il modulo di richiesta di accreditamento ricevuto via posta elettronica certificata (PEC), preventivamente controfirmato digitalmente, e provvede ad approvare o negare la richiesta del RU;

8. il referente del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo accesso mediante Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), può visionare nel proprio cruscotto la lista delle richieste pervenute e può eventualmente sospendere o revocare gli accreditamenti;

9. al termine della procedura, il Portale notifica – via mail al RU e via PEC alla pubblica amministrazione – l’esito del processo di autorizzazione.

Al fine della riscossione dell’eventuale contributo di partecipazione ai concorsi, le amministrazioni aderiscono al nodo “pagoPA”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

È altresì necessario che l’amministrazione interessata sia presente nell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA).

4. Adesione al nodo pagoPA

L’amministrazione che in base alla normativa vigente intende pubblicare bandi o avvisi per i quali è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione da parte dei candidati è chiamata ad aderire preventivamente al nodo dei pagamenti pagoPA, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione sia già aderente alla piattaforma pagoPA, il Responsabile dei Pagamenti procede alla selezione del Partner Tecnologico “Dipartimento della Funzione Pubblica”, utilizzando a tal fine il Portale delle Adesioni di pagoPa (PdA – https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/).

Le amministrazioni che non hanno ancora aderito al sistema pagoPA possono procedere con la procedura di adesione secondo quanto indicato nella documentazione presente sul sito della piattaforma

pagoPA alla sezione “Pubbliche Amministrazioni – Come aderire” al link https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/come-aderire/, nominando il proprio Referente dei Pagamenti.

5. Modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Il RU può accedere all’area riservata del Portale per effettuare, per conto dell’amministrazione di appartenenza, le attività richiamate nel paragrafo 2 della presente nota circolare e, più in particolare, una o più delle seguenti operazioni:

a) pubblicazione di bandi di concorso e avvisi di mobilità. In particolare, il Portale consente la creazione di bandi/avvisi e la pianificazione della loro pubblicazione, previa indicazione da parte dell’amministrazione di una serie di informazioni in merito tra cui, per ciascun bando/avviso, il titolo, la descrizione breve, la descrizione completa, gli eventuali documenti allegati, la data di inizio e fine del periodo nel quale il Portale accetterà le candidature. La fase di preparazione del bando/dell’avviso sul Portale dovrà avvenire prima della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e/o sul sito internet dell’amministrazione, di modo tale che l’amministrazione interessata possa caricare le informazioni necessarie per la pubblicazione del bando/dell’avviso sul Portale e per il format di candidatura che il Portale genera automaticamente attingendo dalle informazioni caricate dalla stessa amministrazione. L’amministrazione garantisce che il bando/l’avviso inserito per la pubblicazione sul Portale corrisponda a quello che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e/o sul proprio sito istituzionale e a verificare la correttezza del form di candidatura con l’apposita funzione di “prova candidatura” indicando la data e l’ora a partire dalla quale il bando/l’avviso sarà reso visibile e attivo sul Portale per la raccolta delle candidature.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul Portale contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo le indicazioni temporali fornite dall’amministrazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica con un apposito team dedicato è a disposizione delle amministrazioni per ogni fase della procedura che è opportuno attivare almeno 15 giorni prima della data prevista per la pubblicazione del bando/avviso;

b) inserimento di informazioni “in evidenza” relativamente al bando o all’avviso (quali ad esempio: titolo del bando di concorso o dell’avviso di selezione, descrizione del profilo professionale richiesto, termine di scadenza, sede lavorativa, link di rinvio alla Gazzetta Ufficiale, link al sito della pubblica amministrazione di riferimento);

c) pubblicazione di eventuali allegati al bando o all’avviso;

d) creazione di specifici campi per l’indicazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle dichiarate dal candidato nel curriculum vitae e creazione di relative “regole di ammissione” (ad esempio: esperienza lavorativa maturata in un determinato ambito, possesso di requisiti o titoli preferenziali richiesti dal bando o dall’avviso);

e) eventuale pubblicazione del bando o dell’avviso sulla pagina LinkedIn del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) monitoraggio delle candidature. Attraverso il Portale è possibile verificare il numero delle candidature pervenute e generare report in relazione a specifici filtri (età, genere, laurea, provenienza geografica, etc.);

g) acquisizione e pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali per la visione da parte del singolo candidato e per la visione in area pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

h) ricerca dei curricula vitae dei candidati. Nello specifico è possibile effettuare ricerche per “parola chiave” in base alle informazioni presenti sul curriculum vitae ovvero in base a ogni altro requisito richiesto dal bando o dall’avviso (a titolo esemplificativo: nome, cognome, residenza, titoli di studio, titoli preferenziali);

i) gestione delle comunicazioni verso gli utenti. Più in dettaglio, le comunicazioni personali sono effettuate nei confronti di ciascun utente in modalità telematica; le comunicazioni di carattere pubblico avvengono all’interno della sezione “Notizie” presente nell’area pubblica del Portale gestita dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Procedura di mobilità

Come detto, in base al comma 1-quater dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, a decorrere dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in un’apposita sezione del Portale, fermo restando quanto detto per Regioni ed enti locali.

Analogamente a quanto previsto per la pubblicazione di bandi e avvisi e fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 3, il processo di pubblicazione di avvisi di mobilità si articola nelle seguenti fasi:

1. caricamento dell’avviso sul Portale selezionando la categoria “mobilità”;

2. inserimento di informazioni relative all’avviso (quali ad esempio: titolo dell’avviso di selezione, descrizione del profilo professionale richiesto, termine di scadenza, sede lavorativa, link di rinvio alla Gazzetta Ufficiale, link al sito della pubblica amministrazione di riferimento);

3. caricamento di eventuali allegati a corredo dell’avviso;

4. creazione di specifici campi per l’indicazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle dichiarate dal candidato nel curriculum vitae e creazione di relative “regole di ammissione” (ad esempio: esperienza lavorativa in corso presso una pubblica amministrazione, possesso di requisiti o titoli preferenziali richiesti dall’avviso);

5. eventuale pubblicazione dell’avviso sulla pagina LinkedIn del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I dipendenti pubblici interessati a partecipare alle procedure di mobilità pubblicate sul Portale inviano la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale e inserimento delle proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae.

7. Supporto alle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni interessate possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per i concorsi e il reclutamento che, con appositi contatti telefonici e assistenza telematica, anche attraverso un gruppo di lavoro dedicato fornirà supporto in ogni fase della procedura.

Di seguito si riportano i riferimenti da contattare per richieste di informazioni e supporto:

– Per richieste di supporto sulla pubblicazione e gestione di bandi di concorso e avvisi di mobilità:

0668997378 – 0668997623;

– Per richieste di informazioni e supporto su aspetti tecnici relativi all’utilizzo del Portale:

0668997559. L’indirizzo mail da contattare per richieste di informazioni e assistenza è: inpa@funzionepubblica.it

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Marcello Fiori)

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Di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

2 L’articolo 19 della legge n.183 del 2010 reca disposizioni in materia di “Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 

3 V. altresì il decreto 14 ottobre 2021 in materia di modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR (GU Serie Generale n. 268 del 10-11-2021). 

4 La disposizione richiama le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.